Salve marimec, la questione è posta in questi termini:
il
congedo obbligatorio è di un solo giorno, non ha alcuna importanza che la madre sia lavoratrice o casalinga, è un diritto che deve essere esercitato
entro i 5 mesi dalla nascita del figlio;
al contrario, il congedo facoltativo (
2 gg) è condizionato al fatto che la madre
sia una lavoratrice, e che rinunci ai 2 gg che fanno parte del congedo obbligatorio, tanto che la data finale di quest'ultimo sarà anticipato di 2 gg rispetto al termine previsto.
I riferimenti:
articolo 4, co. 24, lett. a), L. 92/2012; Circolare Inps in appresso indicata.
Saluti domenico
Circolare numero 40 del 14-03-2013