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condono

G

Giosuè Esposito

Ospite
Una ditta individuale, che ha prodotto condono ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, può presentare una dichiarazione correttiva(ex art. 9)sfruttando la proroga del condono?
Grazie per l'attenzione
 
F

federica

Ospite
C.m. 51/e -2003
3 RIAPERTURA DEI TERMINI DI DEFINIZIONE
3.1 Effetti della riapertura dei termini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto, i contribuenti che alla data del 25 giugno 2003 non abbiano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari contemplati dagli articoli 7, 8, 9, 9-
bis, 11, comma 4, 12, 14, 15, 16 della legge n. 289 del 2002, nonché dagli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, possono accedere a tali definizioni effettuando i versamenti dovuti entro il termine del 16 ottobre 2003. La proroga al 16 ottobre 2003 del termine per avvalersi delle richiamate disposizioni agevolative interessa non solo i contribuenti che non abbiano
eseguito, fino al 25 giugno 2003, versamenti utili ai fini delle sanatorie in 8 precedenza specificate, ma anche coloro che, nei “termini precedentemente fissati”, hanno già aderito ad una o più definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, questi ultimi, beneficiando della riapertura dei
termini, potranno:
· correggere errori commessi in precedenza;
· integrare le dichiarazioni già presentate.
Correzione di errori .
Per effetto della riapertura dei termini i contribuenti interessati potranno
correggere eventuali errori precedentemente commessi. In particolare nell’ambito
della medesima procedura definitoria, i contribuenti possono:
· presentare dichiarazioni che correggono gli errori contenuti nelle dichiarazioni già trasmesse. E’ il caso, ad esempio, di chi ha chiesto la definizione tombale ai fini delle imposte dirette indicando erroneamente la imposta lorda originaria;
· integrare i versamenti eventualmente eseguiti in misura inferiore – anche
per effetto di errore non scusabile - a quella richiesta per il
perfezionamento della definizione;
· correggere entrambi gli errori quando siano stati commessi contemporaneamente.
Integrazione delle dichiarazioni
La riapertura dei termini consente, altresì, ai contribuenti di far valere nuove opzioni definitorie che, considerate congiuntamente con quelle prima esercitate, determinino un ampliamento degli effetti complessivi delle sanatorie.
Ad esempio:
· con la presentazione di una nuova dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, è
consentito estendere gli effetti integrativi ad annualità o tributi anche diversi
da quelli trattati con la precedente dichiarazione integrativa ovvero dichiarare
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un maggiore imponibile (ad esempio 1500 ) superiore a quello risultante dalla
prima richiesta di definizione ( ad esempio 1000) ;
· è possibile presentare entro il 16 ottobre 2003 una nuova dichiarazione ai
sensi dell’articolo 9 per estendere la definizione anche al settore IVA, non
compreso nella prima dichiarazione;
· i contribuenti che si sono avvalsi della definizione prevista dall’articolo 9
possono affrancare perdite che in tutto o in parte non erano state
precedentemente affrancate;
· è ammesso definire ai sensi dell'art. 16 della finanziaria 2003 liti diverse da
quelle alle quali si è già aderito entro i termini precedentemente fissati ovvero
da quelle per le quali sono stati eseguiti versamenti utili fino al 25 giugno
2003, data di entrata in vigore del decreto.
E’, altresì, consentito ad un contribuente che abbia effettuato il
versamento ma non prodotto la dichiarazione, di presentare la stessa. In tal caso i
versamenti effettuati potranno essere imputati a quelli risultanti dalla
dichiarazione e quest’ultima non dovrà ovviamente essere qualificata come
dichiarazione integrativa o modificativa.
Per correggere gli errori o integrare il contenuto delle dichiarazioni il
contribuente deve presentare una nuova dichiarazione barrando nel frontespizio
la casella “dichiarazione modificativa” ed indicando l’importo risultante dalla
precedente integrazione e dichiarazione. La nuova dichiarazione deve contenere
non soltanto i dati variati ma anche quelli non integrati originariamente indicati
nella precedente dichiarazione. I versamenti già effettuati possono essere
scomputati da quelli risultanti dalla nuova dichiarazione fermo restando che il
contribuente, attesa la finalità della nuova dichiarazione, è comunque tenuto a
corrispondere un importo non inferiore a quello che si era già impegnato a
versare quale risulta complessivamente dalla dichiarazione originaria.
L’interpretazione sistematica delle disposizioni introdotte dal decreto,
così come modificate dalla legge di conversione, porta ad escludere la possibilità
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di revocare le opzioni effettuate in occasione della presentazione della originaria
istanza di definizione. Infatti, al di fuori della fattispecie espressamente prevista
all’articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto che – come si dirà – consente di
convertire la originaria dichiarazione integrativa IVA in definizione automatica
ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289, le richiamate disposizioni non
consentono di attribuire alla nuova opzione definitoria effetti sostitutivi, che
vadano cioè a revocare gli effetti della precedente dichiarazione.
A titolo esemplificativo, deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità di
sostituire la precedente istanza di integrazione ai sensi dell’articolo 8 ai fini delle
imposte sui redditi con una nuova dichiarazione di definizione automatica
presentata ai sensi dell’articolo 9 per lo stesso settore impositivo; allo stesso
modo, l’istanza di definizione già presentata ai sensi dell’articolo 7, non potrà
essere ritrattata o sostituita da una nuova istanza di definizione presentata per il
settore delle imposte dirette e/o per il settore dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8 o
dell’articolo 9 .
Si osserva che il comma 2 dell’articolo 1 non ricomprende tra le ipotesi
di definizione agevolata (per le quali sono fissati i nuovi termini) quella di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge n. 289 del 2002, concernente le violazioni
in materia di servizio pubblico televisivo. Per quest’ultima definizione, pertanto,
non è consentito avvalersi della proroga.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di conversione le
stesse violazioni in materia di servizio pubblico televisivo devono ritenersi
validamente definite se i versamenti sono stati effettuati entro il 25 giugno 2003.
 
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