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ll Ministero del Lavoro, nelle FAQ pubblicate su proprio sito, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assunzione, previsto dalla legge n. 296/2006.
Non costituisce prova giuridica dell’avvenuta comunicazione di assunzione il semplice timbro di ricezione apposto dall’ufficio nella consegna diretta allo sportello.
La corretta modalità procedurale sancita dalla legge n. 2963/2006 presuppone la formalizzazione della dichiarazione attraverso un protocollo o una ricevuta ufficiale che il centro per l’impiego dovrà predisporre e rilasciare all’interessato. Infine, sono da considerare pienamente valide le comunicazioni inviate via fax purché sia conservato il cedolino di invio.
Non costituisce prova giuridica dell’avvenuta comunicazione di assunzione il semplice timbro di ricezione apposto dall’ufficio nella consegna diretta allo sportello.
La corretta modalità procedurale sancita dalla legge n. 2963/2006 presuppone la formalizzazione della dichiarazione attraverso un protocollo o una ricevuta ufficiale che il centro per l’impiego dovrà predisporre e rilasciare all’interessato. Infine, sono da considerare pienamente valide le comunicazioni inviate via fax purché sia conservato il cedolino di invio.