Jo-Vinco
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Leggi argomento - Denuncia variazione numero degli addetti - Promemoria scaden Reteimprese.it •
WPer informazioni Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con circolare n. 3615 del 08/02/2008, ha disposto che, entro il 30 gennaio di ciascun anno , ove sia variato il numero degli addetti dell’impresa riferito al 31 dicembre rispetto a precedenti comunicazioni, vanno presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese le relative denunce di variazione. A tal fine si ricorda che: - per addetti dell’impresa si intendono tutte le persone che prestano lavoro complessivamente per l’impresa, considerando anche le sedi secondarie e le unità locali; - i lavoratori si distinguono in: dipendenti (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti ecc.), indipendenti (soci, amministratori ecc.) e collaboratori familiari (solo per le ditte individuali); - per le attività stagionali si fa riferimento alla media stagionale del numero degli addetti. L’adempimento va espletato mediante presentazione della prevista modulistica (per le società: modello S5, riquadro B10; per le ditte individuali: modello I2, riquadro 30 nel caso di invio telematico oppure riquadro note ove si utilizzi il modello cartaceo) e con versamento dei diritti di segreteria previsti per le denunce al R.E.A.: (euro 30 per le società; euro 18 per le ditte individuali che effettuino l’invio telematico; euro 23 per le ditte individuali che presentino la pratica con modello cartaceo). Si riportano, di seguito, le indicazioni ministeriali sulla compilazione dei riquadri indicati: Istruzioni modello S5 - riquadro B10 B10/ NUMERO DI ADDETTI DELL’IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell’impresa, compresa la sede legale, al 31 dicembre, distinguendo i lavoratori “dipendenti” (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e “indipendenti” (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un’attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. Le denunce di variazione di cui al presente paragrafo, ove ne ricorrano i presupposti, devono essere prodotte entro il 30 gennaio di ciascun anno. Istruzioni modello I2 – riquadro 30 30/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell’impresa, compresa la sede, al 31 dicembre, distinguendo i lavoratori “dipendenti” (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i “collaboratori familiari”, nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un’attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. Le denunce di variazione di cui al presente paragrafo, ove ne ricorrano i presupposti, devono essere prodotte entro il 30 gennaio di ciascun anno."
http://www.riminieconomia.it/regist...AP_3615_8feb2008.pdf/attachment_download/file
WPer informazioni Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con circolare n. 3615 del 08/02/2008, ha disposto che, entro il 30 gennaio di ciascun anno , ove sia variato il numero degli addetti dell’impresa riferito al 31 dicembre rispetto a precedenti comunicazioni, vanno presentate all’Ufficio del Registro delle Imprese le relative denunce di variazione. A tal fine si ricorda che: - per addetti dell’impresa si intendono tutte le persone che prestano lavoro complessivamente per l’impresa, considerando anche le sedi secondarie e le unità locali; - i lavoratori si distinguono in: dipendenti (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti ecc.), indipendenti (soci, amministratori ecc.) e collaboratori familiari (solo per le ditte individuali); - per le attività stagionali si fa riferimento alla media stagionale del numero degli addetti. L’adempimento va espletato mediante presentazione della prevista modulistica (per le società: modello S5, riquadro B10; per le ditte individuali: modello I2, riquadro 30 nel caso di invio telematico oppure riquadro note ove si utilizzi il modello cartaceo) e con versamento dei diritti di segreteria previsti per le denunce al R.E.A.: (euro 30 per le società; euro 18 per le ditte individuali che effettuino l’invio telematico; euro 23 per le ditte individuali che presentino la pratica con modello cartaceo). Si riportano, di seguito, le indicazioni ministeriali sulla compilazione dei riquadri indicati: Istruzioni modello S5 - riquadro B10 B10/ NUMERO DI ADDETTI DELL’IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell’impresa, compresa la sede legale, al 31 dicembre, distinguendo i lavoratori “dipendenti” (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e “indipendenti” (soci, amministratori, ecc.), ove detto numero risulti variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un’attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. Le denunce di variazione di cui al presente paragrafo, ove ne ricorrano i presupposti, devono essere prodotte entro il 30 gennaio di ciascun anno. Istruzioni modello I2 – riquadro 30 30/NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro complessivamente per tutte le localizzazioni dell’impresa, compresa la sede, al 31 dicembre, distinguendo i lavoratori “dipendenti” (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i “collaboratori familiari”, nel caso in cui tale numero sia variato rispetto a precedenti denunce. Se si esercita un’attività di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. Le denunce di variazione di cui al presente paragrafo, ove ne ricorrano i presupposti, devono essere prodotte entro il 30 gennaio di ciascun anno."
http://www.riminieconomia.it/regist...AP_3615_8feb2008.pdf/attachment_download/file