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Comunicazione delle lettere d'intento ricevute..

favorita56

Utente
Salve. Sono nuova del Forum e chiedo gentilmente se ci sono novità rispetto alla presentazione della comunicazione delle lettere d'intento ricevute. Vi presento il caso in particolare:
Lettera del Cliente datata 16.12.2013 valida per le operazioni effettuate nell'anno 2014, ricevuta dal soggetto tenuto alla comunicazione in data 07.01.2014.
Domande: Entro quale data si deve presentare la comunicazione?
E' giusto presentare entro il 16 Febbraio 2014 oppure è necessario presentare entro il 16 Gennaio 2014?
Ringrazio chiunque vorrà rispondere con sollecitudine.
 
no. la normativa dall'anno 2014 ha modificato la procedura.
ora è il cliente/committente che deve far pervenire al fornitore la comunicazione comprensiva della ricevuta che attesti la trasmissione all'agenzia delle entrate. il fornitore non potrà emettere la fattura in esenzione iva in assenza di questi adempimenti.
ciao
 

Rocco

Utente
no. la normativa dall'anno 2014 ha modificato la procedura.
ora è il cliente/committente che deve far pervenire al fornitore la comunicazione comprensiva della ricevuta che attesti la trasmissione all'agenzia delle entrate. il fornitore non potrà emettere la fattura in esenzione iva in assenza di questi adempimenti.
ciao
Non mi risulta, Giuseppe.
Quale sarebbe la normativa?
Ciao.
 
il disegno di legge n. 958/2013 stabilisce una modifica all'art. 1 del D.L. 746/1983 nel senso di stabilire a carico dell'esportatore abituale due specifici adempimenti funzionalmente connessi
deve trasmettere lui la dichiarazione d'intento all'ade
consegnare al cedente la richiesta unitamente alla ricevuta della trasmissione.
ciao Rocco
 

Rocco

Utente
Trattasi di un disegno di legge, infatti...non di una legge pienamente operativa.
Al momento, pertanto, non esiste alcuna normativa in vigore che modifica a partire dal 2014 l'art. 1 del D.L. 746/83 nel senso di invertire l'obbligo di invio della comunicazione delle lettere di intento a carico dell'esportatore abituale, ergo la procedura in vigore non è stata modificata da alcuna disposizione di legge per cui è ancora il fornitore dell'esportatore abituale a dover trasmettere la comunicazione riguardante le lettere di intento ricevute. Inoltre nemmeno sul sito dell'Ade si riporta alcunchè al riguardo, e giustamente, direi. L'unica modifica normativa al riguardo è quella introdotta dall'art. 2 c. 4 del D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012 il quale dispone che la comunicazione può essere trasmessa non già entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione bensì entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
Ciao Giuseppe.
 
E' vero Rocco, però la disposizione avrà effetto retroattivo atteso che si indica a far data da 1.1.2014 e quindi è meglio prevenire che curare.
la emananda normativa pone a rischio l'eventuale emissione da parte del fornitore il quale emetta fatture in esenzione senza la ricevuta ottenuta.
ciao
 

Rocco

Utente
E' vero Rocco, però la disposizione avrà effetto retroattivo atteso che si indica a far data da 1.1.2014 e quindi è meglio prevenire che curare.
la emananda normativa pone a rischio l'eventuale emissione da parte del fornitore il quale emetta fatture in esenzione senza la ricevuta ottenuta.
ciao
Non c'è nessun rischio perché:
1) manca la norma che ti obbliga all'adempimento
2) mancherebbe il modello, visto che se anche volessi "adeguarti" in prevenzione di potenziali rischi (?) il modello attualmente vigente non va bene
3) esiste l'art. 3 c. 2 della L. 212/2000 il quale sai benissimo cosa prevede e che è una delle pochissime norme di tale Legge che resista al calpestìo che subìsce continuamente da parte del legislatore.
Ciao.
 

favorita56

Utente
Ringrazio per l'attenzione. A quanto capisco, credo che sicuramente non dovremo fare la comunicazione entro il 16 c.m. Resto incerta se (quando ci sarà la prima fornitura acquistata) la presentazione della comunicazione dovrà essere fatta dal fornitore o dal cliente (alla data della prima liquidazione IVA). Grazie ancora e rimango in attesa....:s-sault:
 
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