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compilazione 730

oscaro

Utente
Se uno dei coniugi non ha capienza è possibile per l’altro coniuge di usufruire di tutta la detrazione prevista per :
• Figli minori fiscalmente a carico
• Spese medicinali, accertamenti e visite mediche
• Interessi passivi mutuo prima casa
 

Rocco

Utente
1) Le detrazioni per carichi di famiglia vanno attribuite al 50% fra i coniugi ovvero al 100% al coniuge che ha il reddito maggiore.
2) Se le spese mediche sono intestate ad uno dei coniugi l'altro può detrarle solo se il primo è a carico, altrimenti non si può. Se le spese sono intestate ai figli, vanno detratte al 50% dai genitori a meno che i genitori vogliano stabilire una % diversa, nel qual caso sul documento di spesa deve essere annotata la % di divisione. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E del 16/02/2007 ebbe modo di chiarire che le disposizioni inerenti la ripartizione delle detrazioni per carichi di famiglia non pregiudicano la possibilità di ripartire le detrazioni/deduzioni per gli oneri indicati nel quadro E in base all'effettivo sostenimento della spesa, ovvero anche con % diverse.
3) Se il coniuge non è a carico dell'altro, ovvero se non siamo in presenza di coniugi cointestatari dell'immobile e mutuo stipulato da uno solo di essi, la detrazione non fruibile per incapienza va persa.
Saluti.
 
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