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compenso praticanti commercialisti

G

Guido

Ospite
Dando per scontato che eventuali compensi che il commercialista decide volontariamente di elargire al praticante vengono inquadrati come borsa di studio e che quindi sono assimilati dall'art.47, 1° comma, lett.c) ai redditi di lavoro dipendente, pertanto, devono essere riportati nel Quadro RC Sezione I- dal rigo RC1 al rigo RC4 del Modello UNICO 2004 la mia domanda è la seguente:
quali tipo di documentazione il praticante deve rilasciare al commercialista al momento della riscossione del compenso e quale descrizione deve essere indicata?
Tale compenso è soggetto a ritenuta d'acconto?
 
A

antonio p

Ospite
la ritenuta che il commercialista deve fare deve essere commisurata, come per i dipendenti, al reddito complessivo e a eventuali detrazioni per carichi familiari. se come credo, il compenso annuo è di importo inferiore ai 7500 euro, può non deve essere applicata alcuna ritenuta.
Come quietanza di pagamento, può essere utilizzato un fac-simile di busta paga nella quale vengano evidenziati i dati del commercialista e del praticante, l'importo della borsa di studio e una dicitura del tipo:

"Borsa di studio ed addestramento professionale quale sussidio per il
periodo di tirocinio triennale ex art. 1 Legge 206/92"

Entro marzo 2005 riceverai il modello Cud per i compensi percepiti nel 2004.

Saluti
ap
 
A

alberto

Ospite
forse l'avete già letto, cmq..

" Consiglio nazionale dottori commercialisti ha modificato con una propria delibera il codice deontologico della categoria agli articoli 37 e 39, riprendendo in esame il tema delle eventuali somme erogate ai praticanti dai titolari degli studi professionali. Il primo comma dell'art. 39 è stato così riformulato: ´Il rapporto di praticantato, considerato come periodo di apprendimento, è per sua natura gratuito. Tuttavia il dottore commercialista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire e incentivare l'impegno e l'assiduità dell'attività svolta'.
È stato modificato anche il terzo comma dell'articolo 37, che ora così recita: ´Il dottore commercialista deve gestire i rapporti con chi svolge tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, alle somme attribuite di cui al successivo articolo 39 e in genere a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. È opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto'.

A seguito delle modifiche introdotte nel codice deontologico e ferma restando la natura tipicamente gratuita del tirocinio, è la conclusione, deve ritenersi ammessa l'erogazione di eventuali somme al praticante a titolo di borsa di studio.

Il trattamento tributario e previdenziale applicabile non può essere che quello proprio delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio (articolo 50, co. 1, lettera c, del Tuir ). La relativa circolare del Cndc, in data 20 ottobre, è stata trasmessa a tutti i presidenti degli ordini. "


da italia oggi dell' 08/11


" Praticanti senza vincoli per gli studi




Nessun onere contributivo ma il sussidio è reddito dipendente

Senza vincoli l'inquadramento dei praticanti degli studi professionali. Non serve alcun contratto di lavoro titolato (né co.co.co., né lavoro a progetto, né rapporto subordinato o autonomo), e nemmeno obblighi dichiarativi e oneri contributivi. Ma l'eventuale sussidio erogato al praticante, anche se a titolo di rimborso spese forfetario, configura reddito assimilato al lavoro dipendente e soggetto alla disciplina Irpef prevista dal Tuir e conseguenti adempimenti tipici dei sostituti d'imposta. In viaggio nel mondo delle professioni, vediamo quando è obbligatorio il periodo di tirocinio e come fare per instaurare e tenere correttamente un rapporto di praticantato.

Le professioni, un lavoro protetto

Molte professioni sono protette e non possono essere esercitate senza una preventiva autorizzazione costituita dall'iscrizione al relativo albo professionale. Spesso, ma non sempre, l'iscrizione all'albo richiede tra i requisiti lo svolgimento di un periodo di tirocinio, o praticantato, che rappresenta una sorta di percorso di apprendimento operativo all'esercizio dell'attività. Il praticantato, dunque, è il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista abilitato richiesto quale requisito basilare per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione. La durata dipende dalla professione cui è finalizzato, come la disciplina operativa è generalmente dettata dai singoli ordini professionali. All'attività di tirocinio svolta durante il praticantato può riconoscersi la natura professionale.


Il praticantato èÉ praticantato

Sarà stata probabilmente colpa della riforma del lavoro (dlgs n. 276/03) e, in particolare, delle novità per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), sta di fatto che, nell'estate scorsa, si è accesa una discussione tra alcuni ordini professionali (commercialisti, consulenti del lavoro e ragionieri commerciasti) sulla ´natura' del rapporto di praticantato.

In effetti, il praticantato ha natura a sé, distinta sia dal rapporto di lavoro di tipo subordinato che autonomo o parasubordinato. Come tale, peraltro, non è possibile inquadrarlo nemmeno tra i rapporti speciali o a causa mista, quali per esempio l'apprendistato. Conforto a tale tesi arriva dalla giurisprudenza, la quale insegna che ´la causa del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica' (Cassazione n. 6645/97). E anche che ´il rapporto di insegnamento, il quale dà luogo alla figura giuridica dell'allievo o del praticante, comune a molte professioni per l'esercizio delle quali è necessario, ai fini dell'iscrizione all'albo, il compimento del prescritto periodo di praticantato, si distingue dal comune rapporto di lavoro e dalle altre figure speciali di tirocinio o apprendistato perché l'oggetto del contratto è la sola prestazione del maestro' (Cassazione n. 276/03).


Il sussidio paga l'Irpef

L'eventuale sussidio percepito dal praticante, anche a titolo di rimborso spese forfettario, configura reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Come tale, pertanto, deve essere trattato, dal punto di vista fiscale, in base alla disciplina dettata dall'articolo 50 del Tuir (dpr n. 917/86). Sul punto, giova richiamare la posizione del ministero delle finanze che nella circolare n. 326/97 spiegava: ´Elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante' e anche che ´gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o i addestramento professionaleÉ rientrano nel novero di tali erogazioniÉ anche quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione di lavoro'.


I praticanti sono sconosciuti all'Inps e all'Inail

Il sussidio del praticante non è soggetto al prelievo contributivo ai fini previdenziali. La normativa, infatti, pur estesa ormai a tutte le tipologie di rapporti di lavoro (da ultimo si è assistito all'introduzione della ´tassa' sui rapporti di lavoro autonomo occasionale) non contempla l'ipotesi di assoggettamento a tutela previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di praticantato. Avendo una natura a sé, il praticantato è un rapporto escluso da ogni obbligo di contribuzione all'Inps.

Allo stesso modo, il praticantato è escluso anche dalle tutele assicurative, in particolare per quelle attinenti al rischio infortunio sul lavoro e malattie professionali gestiti dall'Inail. L'ufficializzazione di tale posizione è rinvenibile, tra l'altro, da una nota dell'istituto assicuratore del 9 luglio 2004 in risposta ad apposito quesito, formulato dai consulenti del lavoro.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, infatti, con quella nota ha sollevato il problema relativo alla sussistenza dell'obbligo assicurativo per colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, è tenuto a svolgere almeno due anni di ´praticantato', ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 12/19.

L'Inail, prima di tutto, evidenzia la possibilità della ´contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione' al rapporto di praticantato. Da tale premessa fa conseguire la necessità, ai fini della soluzione al quesito sull'assicurabilità contro gli infortuni sul lavoro del giovane tirocinante, della ricerca caso per caso mirata a individuare la natura del rapporto che il professionista intende o ha instaurato con il suo praticante. E precisa che non ricorrerà l'obbligo assicurativo laddove la prestazione del giovane sia resa a titolo gratuito nell'ambito dello studio professionale.


Doppio rapporto, se il praticante svolge anche attività di lavoro.

Il discorso cambia se il praticante, ipoteticamente, accanto al percorso di tirocinio, presti anche altre attività di lavoro non rientranti nel rapporto di praticantato, per le quali diventa obbligatorio un loro inquadramento contrattuale. Nessuna norma esclude questa possibilità; pertanto, è ipotizzabile che uno studio professionale, con lo stesso tirocinante, abbia due rapporti: il primo di puro praticantato e l'altro di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

In questi casi, allora, andranno applicate due differenti discipline per ciò che concerne gli aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi. La prima sarà quella relativa al praticantato con applicazione di tutte le considerazioni finora svolte. La seconda disciplina, invece, sarà dettata dalla natura precisa del secondo rapporto di lavoro. In questo secondo caso, è inevitabile il ricorso di tutte le condizioni per la contribuzione all'Inps (ordinaria se il rapporto è di tipo subordinato; alla gestione separata se il rapporto è una co.co.co.; sempre alla gestione separata se la prestazione è di lavoro autonomo occasionale e di reddito superiore a 5 mila euro). Dal punto di vista fiscale, parimenti, la tipologia del rapporto determinerà anche la disciplina Irpef: ritenuta d'acconto per le prestazioni autonome; disciplina del lavoro dipendente per le prestazioni di tipo subordinato o di co.co.co."
 
A

antonio p.

Ospite
ok alberto

ma c'é qualcosa che non va in quelle poche righe che ho scritto?!

mi sembra tutto molto semplice: compenso minimo, no Inps, no Inail, no ritenute Irpef perché il compenso si presume molto basso, Cud entro marzo 2005, 770 quadro Sa anche per il borsista.

E' chiaro che parliamo in questo caso di tirocinio o praticantato puro (che poi esiste nella realtà? non credo proprio,dovrebbe essere solo studio, lettura, approfondimento ...). Ma credo che Guido si riferisse a questo tipo di inquadramento.

Poi mi sembra evidente che il tirocinante potrebbe lavorare come dipendente, o con partita Iva o inquadrato in qualche articolato progetto ed essere inquadrato di conseguenza ... o no?

saluti
ap
 
A

alberto

Ospite
chiaro, ma il mio nn voleva esser certo un intervento per correggere il tuo o per passar davanti, anzi.. solo inserire un articolo sull'argomento apparso recentemente sulla stampa specializzata tutto qui..
 
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