E
Emil
Ospite
Re: Compensazione F24 per Barbara
Ti allego la circolare esplicativa:
Roma, 10 dicembre 2004
CIRCOLARE N. 132/2004
FISCO
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
OGGETTO
La compensazione delle imposte
La compensazione verticale
Nel contesto di ogni singolo tributo (Irpef, Ires, Irap, eccetera) la compensazione verticale (detta anche interna, tradizionale, di riporto o a scomputo) consente di recuperare crediti sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta (es.: utilizzo del credito Irpef a scomputo del versamento dell’acconto Irpef). Dal punto di vista formale, per effettuare tale compensazione, non serve presentare modelli o istanze. La stessa, “semplicemente”, si concretizza con il riporto del credito negli appositi righi delle dichiarazioni annuali (RN di Unico per l’Irpef e l’Irpeg, quadro IQ per l’Irap, eccetera) o periodiche (ad esempio, per l’Iva, in vigenza della soppressa dichiarazione periodica) o, per quanto riguarda l’Iva, con l’indicazione nel prospetto della liquidazione periodica da tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria[1].
La compensazione orizzontale
La c.d. compensazione orizzontale, introdotta con l’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente, invece, al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente
Ti allego la circolare esplicativa:
Roma, 10 dicembre 2004
CIRCOLARE N. 132/2004
FISCO
Enti pubblici economici
Enti pubblici non economici
OGGETTO
La compensazione delle imposte
La compensazione verticale
Nel contesto di ogni singolo tributo (Irpef, Ires, Irap, eccetera) la compensazione verticale (detta anche interna, tradizionale, di riporto o a scomputo) consente di recuperare crediti sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta (es.: utilizzo del credito Irpef a scomputo del versamento dell’acconto Irpef). Dal punto di vista formale, per effettuare tale compensazione, non serve presentare modelli o istanze. La stessa, “semplicemente”, si concretizza con il riporto del credito negli appositi righi delle dichiarazioni annuali (RN di Unico per l’Irpef e l’Irpeg, quadro IQ per l’Irap, eccetera) o periodiche (ad esempio, per l’Iva, in vigenza della soppressa dichiarazione periodica) o, per quanto riguarda l’Iva, con l’indicazione nel prospetto della liquidazione periodica da tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria[1].
La compensazione orizzontale
La c.d. compensazione orizzontale, introdotta con l’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente, invece, al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente