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coauditore rivendita tabacchi

B

beatrice

Ospite
Ciao, qualcuno sà dirmi come vengono trattati a livello fiscale e contributivo i coauditori del titolare di rivendita di tabacchi?
Sono considerati come collaboratori familiari (quindi iscrizione inps e partecipazione al reddito, con conseguente unico 2006) oppure no?
grazie
 
A

antonio47

Ospite
se è costituita impresa fam., certamente si.
redditi suddivisi, il titolare versa i contributi per entrambi, ecc.
ciao
 
B

BEATRICE

Ospite
Grazie per la risposta. ma se non è costituita come impresa familiare, i coauditori non hanno nessun obbligo contributivo nei confronti dell'Inps?????
Non vanno iscritti alla gestione commercianti?
 
A

antonio47

Ospite
no, la figura del coadiutore è prevista solo dal punto di vista della gerenza concessa da AAMS.
attenzione però!!
eventuale ispezione (inps, ispettorato lavoro ecc.), può creare guai.
ciao
 
B

beatrice

Ospite
e allora come mi comporto per evitare i guai? so che l'Inps si appiglia a qualunque cosa pur di recuperare contributi in giro, e mi sembra strano che una figura simile non venga iscritta alla gestione commercianti....
Noi abbiamo predisposto e presentato il modulo di nomina dei coauditori.
Forse mi converebbe istituire l'impresa familiare e iscriverli, così eviterei rogne...
 
F

Francesco

Ospite
Commercianti

CHI SONO

Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che:
esercitano attività commerciali e turistiche;
lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori finanziari ecc.

L'ISCRIZIONE

I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiutori devono essere iscritti all'Inps ai fini pensionistici.
L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'Inps, delle Camere di Commercio, dell'Inail e dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'Inps.

QUANTO SI PAGA

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell'IRPEF) dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente.
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.

Minimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2006 è di € 13.345,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.


Massimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale", nel 2006 è di € 65.495,00.
Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile. Per l'anno 2006 è fissato in € 85.478,00.


La misura del contributo 2006
Reddito di impresa Percentuale per titolari e familiari con età pari
o superiore a 21 anni Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 13.345,00
fino a € 39.297,00 17,79% 14,79%
oltre € 39.297,00
fino a € 65.495,00 (*) 18,79% 15,79%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 85.478,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD ANNI PREGRESSI

QUANDO SI PAGA

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
16 maggio
16 agosto
16 novembre
16 febbraio dell'anno successivo

I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'Inps alle imprese commerciali e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L'ASSICURAZIONE PER I COMMERCIANTI
CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

[%sig%]
 
A

antonio47

Ospite
tutto esatto Francesco....
il problema è, e forse non mi sono spiegato prima, che la figura del coadiutore di per sè non implica alcuna iscrizione SE NON LA VUOLE FARE. è un soggetto indicato nel solo contratto AAMS per l'autorizzazione alla gerenza di una tabaccheria.
AAMS non ha alcun obbligo di rendere noti i nomi dei coaditori, se non come comunicazione ai d.f. ed alla guardia di finanza per giochi, valori bollati ecc.
Inps, Inail ed Erario non ne sanno nulla se non dietro specifiche iscrizioni.
per quello avevo parlato di possibili guai.
ciao
 
G

Gino

Ospite
Sono completamente d'accordo con antonio 47, poi per favore evitate di scrivere dei libri al posto delle risposte, anche se può essere esatto ma chi lo leggerà mai?
 
B

beatrice

Ospite
in pratica, che faccio?
da quello che ho capito, non iscrivo nessuno....
ma forse ho capito male
 
A

antonio47

Ospite
in pratica, ove ne sussistano i presupposti, consiglierei impresa fam. ed iscrizione di tutti a tutto.
ciao
 
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