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Co.co.co. e assunzione obbligatoria

nortap

Utente
Ciao a tutti.
Vorrei porvi un quesito sull'annosa questione dei co.co.co. mascherati da dipendenti e la possibile assunzione obbligatoria.

Il caso è questo:
- co.co.co. con contratto iniziale fatto 2 anni prima, trimestrale e poi rinnovato (via e-mail) di 3 mesi in 3 mesi, che cita presenza obbligatoria per 4 ore al giorno nei 5 giorni della settimana, totale 20 ore/settimana;

- il progetto è in realtà un’attività generica di gestione ed ottimizzazione delle aree amministrative, finanza e acquisti;

- lo stesso co.co.co. ha partita Iva ed emette mensilmente fattura per la prestazione fornita. Ha altri mandanti ma per progetti singoli e brevi, senza obbligo di presenza in azienda e da realizzarsi nel tempo in cui non è nella prima azienda, per i quali emette regolarmente fattura;

- da settembre 2012 non c’è stato il consueto rinnovo trimestrale del contratto per semplice dimenticanza dell’amministratore, ma il rapporto lavorativo sta continuando con le stesse modalità e sempre emettendo fattura mensile;

- il co.co.co. in azienda ha un ufficio a lui dedicato ed opera in gran parte con strumenti ad uso esclusivo forniti dall’azienda (telefono, stampante, scanner, ecc.) tranne il pc.

Secondo le normative in vigore c’è la possibilità che il co.co.co. possa richiedere l’assunzione da parte dell’azienda in forma di part-time (4 ore/giorno), rafforzata dal fatto che non vi è stato un formale rinnovo negli ultimi 4 mesi? Serve un’azione giudiziale?

Attendo un vostro supporto.
Ciao!
 

domenico

Utente
Scusami nortap, ma non comprendo il riferimento alla emissione mensile della fattura per la prestazione fornita, considerato che al co-co-pro viene consegnata una busta paga.
Farai sapere
Saluti domenico
 

nortap

Utente
Ciao Domenico,
forse mi sono spiegato male io. Il rapporto è di collaborazione di tipo continuativo senza l'indicazione di un progetto specifico da raggiungere, bensì di mansioni di "quotidianità" che normalmente può svolgere anche un dipendente.

Ci stiamo discostando quindi dalla tipica collaborazione a progetto.

Il ricorso all'emissione di fattura al posto del cedolino paga è stato fatto su specifica richiesta dell'azienda.

Spero di esserti stato d'aiuto.

Ciao!
 

domenico

Utente
Ciao nortap, una premessa è doverosa.
Salvo che la collaborazione non sia prestata a favore di Pubblica Amministrazione, non è possibile istituire un rapporto di collaborazione di co.co.co, se non in presenza di un progetto , programma di lavoro o fase di esso, questo prevede la meglio nota “riforma Biagi”. ( D-Lgs- nr. 276-03, art. 69).
Tuttavia, derogando da altre considerazioni ( mancanza di busta paga, emissione fattura, rinnovi, e altre da te indicate) la domanda posta è: Serve un’azione giudiziale?, la risposta è affermativa.
Infatti è il giudice del lavoro che accerta che il rapporto instaurato possa configurarsi di natura subordinata.
L’art. 69, c.3 , D-Lgs 276-03 (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversionedel contratto) stabilsce:
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Da ultimo, si tenga presente che l’art. 32 della Legge n.183-2010 ( collegato lavoro), ha esteso anche ai rapporti di collaborazione i termini di decadenza prevista per l’impugnativa della risoluzione del contratto.
Detto in altri termini, nell’ipotesi di risoluzione del rapporto da parte del committente, si ha 60 gg di tempo per contestare la legittimità della cessazione del rapporto, e altri 180 gg per il deposito c/o la cancelleria del Tribunale, oppure non venga attivato una procedura di conciliazione e arbitrato.
Ciao domenico
 
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