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Co.Co.Co: 730 o UNICO?

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Matteo

Ospite
<HTML>Se una persona ha percipito nel 2000 solo redditi da collaborazione coordinata continuativa e nel 2001 NON è lavoratore dipendente, ma continua a percepire redditi co.co.co. da un diverso datore di lavoro (che effettua le ritenute 20% per legge), può presentare il 730 a un CAF indicando come sostituto d'imposta l'attuale datore o deve presentrare l'UNICO ?
Inoltre come deve pagare la parte di contributi previdenziali rimasta a suo carico (2/3 del 13%) ?</HTML>
 
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Pasquale

Ospite
<HTML>I compensi per prestazioni derivanti da collaborazioni coordinate e continuative percepite nel 2000 rientrano ancora tra i redditi assimilati al lavoro autonomo da indicare nel modello UNICO. Dal 2001, invece, tali compensi vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente sui quali il datore di lavoro non applicherà la ritenuta d'acconto del 20%, ma la ritenuta, così come avviene per i lavoratori dipendenti, in base agli scaglioni di reddito IRPEF, applicando le detrazioni previste.
La quota del contributo INPS a carico del collaboratore è di 1/3 che viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro.-
La quota a carico del collaboratore è interamente dedicibile per quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi indicandolo tra gli oneri deducibili.</HTML>
 
P

Pasquale

Ospite
RE: Co.Co.Co: 730 o UNICO? Correzione

<HTML>I compensi per prestazioni derivanti da collaborazioni coordinate e continuative percepite nel 2000 rientrano ancora tra i redditi assimilati al lavoro autonomo da indicare nel modello UNICO (o nel 730 quando nel 2001 ricorrono determinate condizioni). Dal 2001, invece, tali compensi vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente sui quali il datore di lavoro non applicherà la ritenuta d'acconto del 20%, ma la ritenuta, così come avviene per i lavoratori dipendenti, in base agli scaglioni di reddito IRPEF, applicando le detrazioni previste.
La quota del contributo INPS a carico del collaboratore è di 1/3 che viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro.-
La quota a carico del collaboratore è interamente dedicibile per quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi indicandolo tra gli oneri deducibili.</HTML>
 
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