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cessione azienda valori in atto notarile

Stato
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ats

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

Ciao Bicia.
La domanda posta, mi è parso di capire, è a parità di valore di azienda come vi regolate nella divisione di esso tra i beni dell'azienda e l'avviamento?
Non si sta parlando delle metodologie di valutazione dell'azienda (io ne conosco almeno 5 e tra queste c'è anche il modo di valutare direttamente l'avviamento).
esatto marica !!
la domanda posta è proprio quella: immaginiamo un caso di acquisto/cessione di azienda.
le parti si accordano su un determinato prezzo, e sulle modalità di pagamento.
il notaio in atto però vuole distinguere quanto di avviamento e quanto di attrezzature (giustamente) ...
mi stavo ponendo la domanda tra i vari scenari possibili e le varie conseguenza tra alzare un valore anziché l'altro ...
chi vende ha la stessa tassazione sulla plusvalenza e sull'avviamento, anche se rateizzabile ...
chi compra carica i cespiti al valore dichiarato e l'avviamento pure, e forse lì stanno le differenze maggiori ...
era di questo che volevo parlare.
grazie.
 

turi

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

un dubbio del quale mi piacerebbe parlare sul forum ...
in caso di cessione di azienda, il notaio prima dell'atto è molto preciso nel richiedere quanto del valore di cessione sia da attribuire ad avviamento, ad attrezzature e a merci ...
premesso che la tassazione va tutta ad imposta di registro, non c'è iva insomma sulla cessione delle attrezzature, quali possono essere i risvolti e le conseguenze di attribuire valori più alti all'avviamento o viceversa alle attrezzature, sia per il cessionario che per il cedente ??
voi come vi comportate quando dovete attribuire e comunicare tali valori al notaio ??
mi piacerebbe sviluppare l'argomento, grazie.
Al momento non mi ricordo se tu sono io o se io sei tu... ;-)
Ah, c'era anche chi diceva che io fossi lo sragionazzo... più imbecilli di così?


Cambierebbe qualcosa se nell'ambito della cessione di azienda aumenti un valore e ne diminuisci un altro? Io direi di no...! L'ammontare della plusvalenza non cambia, plusvalenza che è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore contabile dei beni ceduti (costo non ammortizzato)...

Ed allora è sul valore dell'avviamento che bisogna giocarsi la partita, è lì l'elemento che forma oggetto di valutazione da parte dell' ade.
Tu conosci quanto me i criteri empirici di determinazione dell'avviamento da parte dell'ade... ma ciò che suscita forti perplessità sono le decisioni della Cassazione che sembra avere consolidato la tesi secondo cui i valori dei beni rettificati ai fini dell'imposta di registro possono fondare accertamenti induttivi in materia di imposizione sui redditi con inversione dell'onere della prova di dimostrazione di avere venduto ad un corrispettivo inferiore...
Quindi, al Notaio devi fornire il valore contabile dei beni ceduti, così come da “Bilancio di Cessione” sulla base del quale determinerai la plus/minusvalenza di cessione.
Io credo che, per una efficace difesa bisognerebbe, per tempo, approntare tutti gli elementi volti a superare la presunzione di coincidenza del prezzo di cessione incassato con il valore di “mercato” rettificato dall’Ufficio.

Ciao
T.
 

prostaf

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

Non hai molti margini di movimento, l'avviamento generalmente lo calcoli con il sistema misto (metodo patrimoniale ed economico) ma sei comunque legato a quanto generalmente il fisco, per quel tipo di attività, lo usa considerare congruo in base ai folli sistemi empirici (induttivi) che usa (ci sono delle tabelle). Se ti scosti da quei valori ti notificano un accertamento entro tre anni dalla data della cessione. E' chiaro che in alcuni casi (direi sempre) è più vantaggioso caricare sui cespiti rispetto all'avviamneto, visto che quest'ultimo si deduce (ora) in 18 anni se non ricordo male e i cespiti in meno, ma come ti dicevo stabilito il valore di avviamento (diciamo fiscale per non aver rotture di ....) per differenza collocherai sui beni, crediti e debiti eventualmente ceduti.
Penso che Bicia volesse dire questo
Ciao
 
Ultima modifica:

saura

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

Al momento non mi ricordo se tu sono io o se io sei tu... ;-)
Ah, c'era anche chi diceva che io fossi lo sragionazzo... più imbecilli di così?


Cambierebbe qualcosa se nell'ambito della cessione di azienda aumenti un valore e ne diminuisci un altro? Io direi di no...! L'ammontare della plusvalenza non cambia, plusvalenza che è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore contabile dei beni ceduti (costo non ammortizzato)...

Ed allora è sul valore dell'avviamento che bisogna giocarsi la partita, è lì l'elemento che forma oggetto di valutazione da parte dell' ade.
Tu conosci quanto me i criteri empirici di determinazione dell'avviamento da parte dell'ade... ma ciò che suscita forti perplessità sono le decisioni della Cassazione che sembra avere consolidato la tesi secondo cui i valori dei beni rettificati ai fini dell'imposta di registro possono fondare accertamenti induttivi in materia di imposizione sui redditi con inversione dell'onere della prova di dimostrazione di avere venduto ad un corrispettivo inferiore...
Quindi, al Notaio devi fornire il valore contabile dei beni ceduti, così come da “Bilancio di Cessione” sulla base del quale determinerai la plus/minusvalenza di cessione.
Io credo che, per una efficace difesa bisognerebbe, per tempo, approntare tutti gli elementi volti a superare la presunzione di coincidenza del prezzo di cessione incassato con il valore di “mercato” rettificato dall’Ufficio.

Ciao
T.
E CHE HO DETTO IO???? :mad: NON VENGO MAI CONSIDERATA! UFFAAAA!:dead:
 

turi

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

E CHE HO DETTO IO???? :mad: NON VENGO MAI CONSIDERATA! UFFAAAA!:dead:


Ma no, dai, non fare così, ma non è assolutamente vero che non sei mai considerata...! Chi è questo sciagurato, dimmelo!
E poi non metterti a piangere, per piacere, io sono molto sensibile ai pianti delle belle fanciulle... mi costringeresti ad asciugarti le lacrime e questo potrebbe fare ingelosire qualcuno...
;-)))
Ciao... buona serata
T
 

Bicia F

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

annamo d'itagliano aulico, provamo?
quanno me se prospetta 'na cessione d'aa ditta er prezzo o determinamo analitico ahò! cioè pijamo gli elementi de sta ditta (e merci, i debbiti, li crediti, le immobilizzazioni etc) e so loro er riferimento no? ner metodo misto poi a stima d'avviamento a famo autonomamente, co' riguardo a na' verifica reddituale, come je dicevo prima.

cordata de simpaticoni, ch'apparite tutt'assieme solo quanno m'appresento io, ma vedete d'annà a ffa...festa!

ed ora, musica! direttamente dall'ariston...

YouTube - Alberto Sordi - E va' e va' [Sanremo] High Quality
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

un dubbio del quale mi piacerebbe parlare sul forum ...
in caso di cessione di azienda, il notaio prima dell'atto è molto preciso nel richiedere quanto del valore di cessione sia da attribuire ad avviamento, ad attrezzature e a merci ...
premesso che la tassazione va tutta ad imposta di registro, non c'è iva insomma sulla cessione delle attrezzature, quali possono essere i risvolti e le conseguenze di attribuire valori più alti all'avviamento o viceversa alle attrezzature, sia per il cessionario che per il cedente ??
voi come vi comportate quando dovete attribuire e comunicare tali valori al notaio ??
mi piacerebbe sviluppare l'argomento, grazie.
io valuterei l'avviamento in modo da pararmi le spalle da accertamenti fiscali o in modo da poterli efficacemente contrastare, il resto va da se..

ciao
 

prostaf

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

Ho finito di lavorare e rilassandomi ti allego altre due cose tratte da una veloce ricerca sui siti e vado a dormire
Ciao Stefano e qualsiasi altro nome o nik tu usi

Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali. (Tuir 917/86)
N° doc. 2471 - aggiornato il 07/09/2010

di Gbsoftware srl


Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Le nuove regole di deducibilità dell'avviamento


La Finanziaria 2006 ha modificato il regime fiscale dell'avviamento, riducendo il periodo di ammortamento da 20 a 18 anni e la novità va direttamente in modifica del T.U.I.R.
Cosa si intende per avviamento?
L'avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi:
• da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo,
• oppure da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni.
Molti studiosi definiscono l'avviamento come la "capacità di profitto" che viene attribuita all'azienda, con la conseguenza che la stessa acquisisce un valore di mercato superiore al valore netto patrimoniale.
Ritornando alle novità introdotte dalla Finanziaria 2006, la modifica apportata all'art. 103, comma 3, del T.U.I.R. riguarda il periodo di deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese a titolo di avviamento. L'art. 5-bis della legge di conversione sostituisce nel citato comma 3 dell'art. 103 la parola "decimo" con "ventesimo", in modo da diluire la deduzione dell'avviamento in un limite temporale minimo di vent'anni, con la conseguenza che, per ciascun periodo d'imposta, l'opportunità fiscale viene a dimezzarsi rispetto al passato, stante la precedente formulazione che ne stabiliva la deducibilità in almeno dieci anni.
La novità riguarda non solo la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per avviamento sostenuti a partire dal 2005, ma anche le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento.
Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate nel rispetto dei nuovi limiti massimi.
Il nuovo limite per l'ammortamento dell'avviamento imporrà alle imprese il c.d. doppio binario: da una parte una rilevazione in bilancio con i criteri civilistici e dall'altra quella fiscale, più lunga.
 

marica

Utente
Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile

Ribadisco e sottolineo quanto riportato nel mio primo intervento: bisogna guardare caso per caso, la realtà è varia e non generalizzabile. Ovviamente da un forum non è possibile dare risposte risolutive ai casi concreti; ci si può solo confrontare in astratto e sulla base delle esperienze concrete di ciascuno di noi. Posso soltanto aggiungere a quanto è stato detto che ci sono stati accertamenti Ade anche quando il valore di avviamento dichiarato dalle parti era congruo secondo la formula “magica” (art. 2 D.P.R. 460/1996) … oppure in altri casi non è possibile prendere in considerazione quel valore per motivi logici.
Ats sicuramente trarrà le sue conclusioni dato che gli spunti di riflessione (malgrado tutto :p) ci sono.
:s-sault:
 
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