Riferimento: cessione azienda valori in atto notarile
Ho finito di lavorare e rilassandomi ti allego altre due cose tratte da una veloce ricerca sui siti e vado a dormire
Ciao Stefano e qualsiasi altro nome o nik tu usi
Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali. (Tuir 917/86)
N° doc. 2471 - aggiornato il 07/09/2010
di Gbsoftware srl
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 Art. 103 - Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Testo: in vigore dal 01/01/2008 modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
Le nuove regole di deducibilità dell'avviamento
La Finanziaria 2006 ha modificato il regime fiscale dell'avviamento, riducendo il periodo di ammortamento da 20 a 18 anni e la novità va direttamente in modifica del T.U.I.R.
Cosa si intende per avviamento?
L'avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi:
• da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo,
• oppure da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni.
Molti studiosi definiscono l'avviamento come la "capacità di profitto" che viene attribuita all'azienda, con la conseguenza che la stessa acquisisce un valore di mercato superiore al valore netto patrimoniale.
Ritornando alle novità introdotte dalla Finanziaria 2006, la modifica apportata all'art. 103, comma 3, del T.U.I.R. riguarda il periodo di deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese a titolo di avviamento. L'art. 5-bis della legge di conversione sostituisce nel citato comma 3 dell'art. 103 la parola "decimo" con "ventesimo", in modo da diluire la deduzione dell'avviamento in un limite temporale minimo di vent'anni, con la conseguenza che, per ciascun periodo d'imposta, l'opportunità fiscale viene a dimezzarsi rispetto al passato, stante la precedente formulazione che ne stabiliva la deducibilità in almeno dieci anni.
La novità riguarda non solo la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per avviamento sostenuti a partire dal 2005, ma anche le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento.
Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate nel rispetto dei nuovi limiti massimi.
Il nuovo limite per l'ammortamento dell'avviamento imporrà alle imprese il c.d. doppio binario: da una parte una rilevazione in bilancio con i criteri civilistici e dall'altra quella fiscale, più lunga.