Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Cessazione attivita - autofattura

ancora? ma dove leggi che nn sono cessioni.. le non cessioni son previste dal comma 3 in avanti.. l'autoconsumo è comma 2.. cavolo ma pure il panettiere che mangia il proprio pane deve farsi lo scontrino.. ma dai..
 
...... a parte il fatto che Alberto non si discute perchè fin'ora non ha mai "toppato" comunque:
Art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n.633
Co 2 Costituiscono inoltre cessione di beni:
n. 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore ... (omissis)...
anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19"

....... Alberto ero partito per confermare la tua tesi ed adesso sono incasinato!
Che significa quel "con esclusione ecc."?
Grazie Emilio
 
dpr 633/72

Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

art. 2


Titolo:
Cessioni di beni.
(N.D.R.: L'art. 16-bis DL 23 febbraio 1995 n. 41 e' stato
sostituito dall'art. 4 DL 2 ottobre 1995 n. 415 e, nella nuova
formulazione, non contiene piu' le modifiche apportate al comma 2
numero 5 e al comma 3 lettera f). Pertanto tali modifiche devono
ritenersi non piu' vigenti).

Testo: in vigore dal 01/01/1998
modificato da: DLG del 02/09/1997 n. 313 art. 1

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
COSTITUISCONO INOLTRE CESSIONI DI BENI:

1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o
il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-Bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o
ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se Determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera
destinato a finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da
quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9,
di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi
dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle
operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3,
quarto comma;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo
e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri
enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda";
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate
nell'art.9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione
che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione,
dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la
detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e
di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco,
non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
Per Turi. Leggi bene
Art. 2 comma 2 punto 5 del DPR 633/72 è una cessione di beni.
Le non cessioni sono previste al comma 3 dell'art. 2.

[%sig%]
 
ok.. ma:
il numero 5 dice che sono cessioni di beni ad esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19.

quindi parrebbe una non cessione da non fatturare se letta la norma solo fino a qui..

senonchè dal 01/01/1998 son considerate operazioni esenti (fino al 31/12/1997 erano escluse) da fatturare e da considerare nel volume d'affari.

va bene cosi ora?

buon lavoro
 
x VINCE
e allora che significa nell'Art.2, comma 2, punto 5 :"con esclusione di quiei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione d'imposta di cui all'art.19"?
 
L'intento della mia domanda era solo quello di aver una Vs. conferma. Ero sicuro al 99,99% pero si sa che in questo lavoro la certezza non esiste. Non pensavo di scatenare una polemica.

Chiedo scusa a tutti.

Ciao e buon lavoro
 
Francesco, non ti devi scusare, anzi ......
il nostro lavoro è fatto di confronti e discussioni. Se un quesito può servire a risolvere un dubbio ben venga. Se poi ne solleva altri vuol dire che ......studieremo un po'.
Grazie a te
Emilio
 
Alto