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CELLULARI

A

alberto

Ospite
beh ok, per stasera famo cosi.....


le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile soggette a tassa... 50%.... comma. 10 bis..

per quelle non soggette ma adibite promiscuamente 50%.. comma 10
 
M

maurizio

Ospite
stessa roba allora... ahahahahahah... che dici se dico così alle giacchette grigie la accetteranno come spiegazione?
 
A

alberto

Ospite
ma cosi vi rientrerebbero pure le spese di gestione.. allora anche le ricariche se debitamente documentate (beh, l'agenzia delle entrate mi rispose di no niente per le ricariche ma il discorso era perchè risulterebbero spesa family essendo necessario contratto e fattura iva)...... hahahaah senti un po ....non è che stasera te ne vai a telefonar dalla cabina?
 
M

maurizio

Ospite
ahahahahahah..
Hanno ragione ad averti detto così.. ma leggendo sono arrivato alla conclusione che è la tariffa che dà la detrazione, anche per gli ammortamenti.. e l'inerenza (in un servizio come la telefonia che è per ogni attività inerente.. salvo trovarsi a lavorare 365 gg all'anno per tutta la vita in quell'8% di territorio nazionale non coperto dai gestori) è sempre data dalla tariffa.. alla faccia della logica!!!
Per cui:
contratto businness.. telefono inerente
contratto family.. telefono non inerente..
 
A

alberto

Ospite
si è cosi... e le ricariche io le vedo come family...

questa è la risposta che mi diedero utilizzando il servizio Web MAil sul sito dell'agenzia entrate:


" Testo richiesta informazioni:
..Si chiede se, ed eventualmente come, è possibile documentare e detrarre, e in che misura, nei redditi di lavoro autonomo il traffico telefonico derivante da schede prepagate (ricariche effettuate allo sportello bancomat o via internet con carta di credito), stante il disposto normativo all'art. 50 dpr 917/86 che si riferisce solo alla telefonia mobile soggetta a tassa di concessione governativa e nella misura del 50%...grazie...Distinti saluti.



Testo risposta:
Gentile contribuente
In linea generale i costi e le spese promiscui sostenuti da un professionista sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per quanto riguarda i componenti negativi derivanti dall'uso del telefono, le regole a cui attenersi possono sintetizzarsi come segue:
- i costi relativi ai telefoni dello studio, cioè utilizzati in base a utenze professionali sono deducibili interamente;
- i costi relativi al telefono dell'abitazione utilizzata anche come studio professionale sono deducibili al 50 per cento;
- i costi relativi al telefono cellulare sono deducibili al 50% se il contratto di utenza è professionale;
Nel caso di specie, le spese sostenute per l'acquisto delle schede prepagate non possono assumere alcuna rilevanza ai fini fiscali non essendo possibile provare che sono state acquistate e utilizzate nell'esercizio di arti o professioni.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente, ai sensi della Circ. Min. 18/5/2000, n. 99/E, priva, pertanto, di effetti vincolanti per l'Amministrazione.
Cordiali saluti


La preghiamo inoltre, di non rispondere a questa e-mail perché eventuali repliche non potranno essere prese in considerazione.




Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Telefonica
di Salerno
Contact Center

IL DIRETTORE
(ometto il nome...)"


il contratto business prova che le telefonate son nell'esercizio arti e professioni ed impresa... poi ti concedon di detrarle al 50%...

se fai il family.. è family.... glielo dici tu in partenza ....
e le ricariche idem.... poi ao domattina si sveglian e fan la classica circolarina che ti dice... ma si dai... al 50% pure quelle....
ma nel silenzio... io non detrarrei nulla... vuoi star sicuro? contratto e tassa ccgg business......se no nada...

vado a veder come la grande Juve demolisce la solita squadretta di turno...heheheheh


ciaooooooooooo
 
M

maurizio

Ospite
Oh.. piano con la squadretta... sei bravo e preparato, ma come sempre, nessuno è perfetto: sei Juventino.. :eek:))
Comunque.. tornando alla cose di cui si parlava.. Son d'accordo con la detraibilità con contratto businnes, ma resto dell'opinione che se il cellulare ce l'hai con la ricarica o con il family il costo del telefono e/o gli ammortamenti non sono detraibili.. così come riparazioni etc,.. etc.. (salutee!!)
(sai perchè parlo di sta roba?.. cliente azienda con 45 montatori esterni dotati di scheda prepagata e cellulare.. vaglielo a speigare che forse forse è meglio una ram aziendale.. comunque i soldi sono i loro..)
Bonanotte.. domani mattina convegno.. maremma lupa...
 
S

Silvio

Ospite
Per i professionisti, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli vanno a finire nella voce "consumi".
 
A

alberto

Ospite
le norme che regolano il servizio radiomobile terrestre son state emanate quando il ricaricabile non c'era ancora.... o facevi il tuo contrattino o nada cell... uscite dette ricariche, il fisco se ne è disinteressato, ed è fiorita l'interpretazione dottrinale in merito... c'è chi dice niente, c'è chi dice 50%, c'è chi dice 100 se inerente...
a me han risposto come sopra.. è da pensare che l'amministrazione finanziaria agisca così, te le ritenga indeducibili.


l'apparecchio, come dici tu.. lo posso usare sol per ricevere.. lo detraggo al 50% in base al comma 10 (beni promiscui attività/uso personale).... non son obbligato ad utilizzarlo per chiamare...
se poi chiamo e voglio detrarmi le spese allora devo provvedere in merito... e documentarle debitamente... ricariche e family per me stessa cosa sono.. e anche per un verificatore, quindi ti imbarcheresti sicuramente in un contenzioso e per cosa per 600 € annui di traffico telefonico? fatti sta linea business e vai tranquillo...
se poi oggi il buon caro tremonti dice in tv che pure le schede prepagate son deducibili...ok... ma per ora... io starei sul sicuro....
lo so, questo succede perchè ci son tante belle norme chiare e di facile applicazione.


ao visto che partitone ieri sera? preso lezioni di gran calcio? heheheh dai... il solito gran beep dell'inter..... miiiii che pportiereeee ahhahahah
 
A

alberto

Ospite
quanto guardavamo ieri sera:

"le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile soggette a tassa... 50%.... comma. 10 bis..

per quelle non soggette ma adibite promiscuamente 50%.. comma 10"

era in base all'art. 67 dpr 917/86 2003...

ora il nuovo art. 102 dpr 917/86 sostitutivo del 67 non prevede più quanto previsto dal comma 10 precedente...

tale disposizione è stata inserita nell'art. 64/ire

il testo unico ora è IRE persone fisiche titolo I capo I art. 1/71 coi rimandi alle norme del titolo II quando e dove applicabili, titolo II capo art. 72/164 IRES società ..
 
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