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Cassazione: spetta al patronato pagare gli anni di pensione perduti dall'assistito perché era sbagliata la domanda proposta all'Inps.

domenico_

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La pensione perduta la paga il patronato-

Spetta al patronato pagare gli anni di pensione perduti dall'assistito perché era sbagliata la domanda proposta all'Inps. Ha natura contrattuale la responsabilità dell'istituto: affinché scatti il risarcimento al lavoratore basta provare il danno patito, laddove nella domanda manca l'opzione per la totalizzazione, mentre l'ente non riesce a dimostrare che un eventuale ricorso amministrativo all'ente previdenziale aveva ragionevoli possibilità di essere accolto, evitando di far slittare la decorrenza dell'assegno; senza dimenticare che ben poteva essere lo stesso patronato a esperire il rimedio senza autorizzazione dell'assistito.

Così l'ordinanza della Corte di cassazione civile, sezione lavoro, n. 34475 dell'11/12/2023.

Fonte negoziale. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal lavoratore che ha perso ventisette mensilità della pensione di anzianità. Secondo la legge n. 152 del 30/03/2001, il mandato dell'assistito conferisce al patronato il pieno potere di rappresentanza per compiere tutti gli atti necessari a ottenere le prestazioni. La diligenza richiesta nell'adempimento del mandato deve essere valutata riferendosi alla natura dell'attività svolta in base all'articolo 1176, secondo comma, Cc. Sbaglia il patronato a non verificare e sistemare la posizione contributiva dell'interessato prima di presentare la domanda all'Inps: a compiere le verifiche necessarie è un altro istituto cui si rivolge poi il lavoratore. L'errore sta soprattutto nel non specificare che la pensione è richiesta in regime di totalizzazione come invece prescrive dall'articolo 3 del decreto legislativo 42/2006: il patronato resta inerte per due anni prima di chiedere all'Inps il riesame. Conseguenza diretta. Sarebbe illogico escludere il risarcimento solo perché ricorrendo all'Inps l'assistito avrebbe potuto evitare il danno patito come conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento contrattuale: l'istituto non dimostra che il rimedio amministrativo avrebbe verosimilmente anticipato il riconoscimento della pensione.

Fonte: odierno quotidiano Italia Oggi
 
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