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cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

scheccia

Utente
Buongiorno,
cortesemente qualcuno potrebbe darmi un'idea sul perchè di queste pendenze??
il mio unico reddito deriva da lavoro dipendente, non possiedo casa... la mia unica proprietà è l'automobile... cosa avrò potuto sbagliare per dover pagare 1073.54 euro??
Mi è arrivata oggi e dal commercialista la posso portare lunedi per fargli dare un'occhiata... non ci sono spiegazioni o altro solo questo riassunto...
Grazie a chiunque possa darmi info utili...
soprattutto i 756 € e i 226 €
etru.jpg
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

Cara scheccia, la questione è ben altra.

L'anno scorso ti è pervenuto un atto (quello che hai cancellato nella scansione) relativo agli esiti del controllo formale della dichiarazione dei redditi mod. 730/2006 (e non 730/2005) ex art. 36-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 e successive modifiche ed integrazioni. Da quanto esposto si evince che nessuno si è interessato a quest'atto (nè tu, nè il tuo commercialista) e le somme sono state iscritte a ruolo, naturalmente maggiorate, ovvero in misura ordinaria.

Questo tipo di controllo delle dichiarazioni prevede un'attività degli uffici che riguarda le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia. Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

A tal fine il contribuente, tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati (fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Il controllo formale consente di:

  1. escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
  2. escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso ell’Agenzia;
  3. determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  4. liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  5. correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute (nel tuo caso il 06/10/2008).

Con molta probabilità, in base alla consistenza degli importi elencati, potrebbe trattarsi di somme per carichi familiari non spettanti...
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

Mr... non mi è mai arrivato mai nulla... questa è la prima volta che ho ricevuto una notifica.
Se si tratta di carichi familiari non dovuti... mia moglie era studentessa all'epoca... quindi a mio carico.
 
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Mr... non mi è mai arrivato mai nulla... questa è la prima volta che ho ricevuto una notifica. Se si tratta di carichi familiari non dovuti... mia moglie era studentessa all'epoca... quindi a mio carico.

magari ti hanno disconosciuto alcuni oneri (p.es. spese mediche, assicurazione vita, ecc.). Tieni presente che da qualche anno non si allega più nulla alla dichiarazione (nessuna ricevuta, nessuno scontrino, ecc.) e, quindi, vengono effettuati dei controlli a campione chiedendo ai contribuenti di produrre i giustificativi degli oneri indicati in dichiarazione.

Dal punto di vista pratico, recati presso l'AdE di riferimento con tutti i documenti relativi a quella dichiarazione, fai presente di non aver mai ricevuto alcuna richiesta in precedenza, fatti spiegarre che cosa voglio controllare, fornisci copia della documentazioni (o esibiscila) e chiedi l'annullamento della cartella in autotutela.

non attendere la scadenza della cartella! contribuente avvisato ... mezzo salvato! :eek:

in bocca al lupo :sun:
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

Mr... non mi è mai arrivato mai nulla... questa è la prima volta che ho ricevuto una notifica.
Se si tratta di carichi familiari non dovuti... mia moglie era studentessa all'epoca... quindi a mio carico.

Normalmente, le comunicazioni sono recapitate direttamente al contribuente, al suo domicilio fiscale.

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate in via telematica da intermediari abilitati, invece, il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

• direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;

• tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione, se questo è previsto nell’incarico di trasmissione.


In quest’ultimo caso, è necessario che l’intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l’avviso telematico, dandone evidenza nell’incarico di trasmissione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari hanno l’obbligo di informare i propri clienti.
Il contribuente che sceglie la trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario consenziente, per evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10%) ha a disposizione un lasso di tempo più ampio rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma. E’ infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito.
In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni l’Agenzia delle Entrate può derogare all’obbligo di invio degli avvisi telematici.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico all’intermediario, l’esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

Ciò posto, in tema di notifiche e relative nullità c'è giurisprudenza e dottrina a iosa... tuttavia, la prima cosa da fare è verificare l'effettiva notifica del 06/10/2008.
Per quanto concerne la questione dei carichi familiari, ho solo presunto che possa trattarsi ciò. Come potrebbe altresì risultare che tua moglie, ancorchè studentessa universitaria in corso di specializzazione, abbia percepito borse di studio escluse dall'esenzione IRPEF...
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

grazie a tutti per le delucidazioni, ho il mio 730 e tutti gli scontrini fiscali dedotti, vi terrò aggiornati.
Intanto domani vado dal commercialista da cui mi servo e vediamo cosa mi dice (spero che non abbia fatto errori, è la mia + grande paura)... poi vado a vedere cosa mi contestano.

Per quanto riguarda la comunicazione sul 730 trovo la dicitura: "Il caf o il professionista abilitatoect... non si impegna ad informare direttamente il contribuente di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle entrate ect..."
quindi la notifica sarebbe dovuta arrivare a me... a me non è arrivata... chi l'ha firmata (se l'hanno inviata)?? e se non è stata eseguita la notifica posso avvalermi di qualcosa?
 
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... Intanto domani vado dal commercialista da cui mi servo e vediamo cosa mi dice (spero che non abbia fatto errori, è la mia + grande paura)...

secondo il vecchio adagio latino "errare human est ...": quando di tratta di vicende patrimoniali, a tutto di può porre rimedio, se errore c'è stato si riparerà, non ti preoccupare!

quindi la notifica sarebbe dovuta arrivare a me... a me non è arrivata... chi l'ha firmata (se l'hanno inviata)?? e se non è stata eseguita la notifica posso avvalermi di qualcosa?

secondo me, anche se non hai ricevuto nulla, puoi risolvere oggi la questione anche se c'è la cartella di pagamento. Comunque, puoi sempre chiedere all'Agenzia delle entrate copia della notifica per vedere a chi (e dove) hanno scritto.
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

quindi la notifica sarebbe dovuta arrivare a me... a me non è arrivata... chi l'ha firmata (se l'hanno inviata)?? e se non è stata eseguita la notifica posso avvalermi di qualcosa?

E' nulla la cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, senza che la stessa sia stata preceduta dalla comunicazione formale al contribuente dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dell'imponibile IRPEF.
L'omessa notifica al contribuente dell'esito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. 600/73 comporta la nullità della cartella, poiché, fra l'altro, non è stata data al contribuente la possibilità di sindacare eventualmente l’operato della pubblica amministrazione o di fornire la proprie giustificazioni (cfr. CTP Siracusa, Sentenza n. 55/02/07 del 28 Novembre 2007).

La Sentenza di cui sopra merita di essere citata perché ribadisce chiaramente il principio giuridico che è nulla l’iscrizione a ruolo di imposte, a seguito di un controllo ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73, se tale iscrizione non è preceduta dalla notifica al contribuente degli esiti di tale controllo.
Il comma 4, dell’articolo sopra citato, recita chiaramente: “l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
La comunicazione, espressamente prevista dall’articolo sopra citato, e che volgarmente viene denominata “avviso bonario”, ha molteplici scopi per il contribuente:

1) informare sulla motivazione posta a base del recupero dell’imposta;
2) dare la possibilità, entro trenta giorni dal ricevimento, di segnalare i dati e gli elementi non considerati o valutati dall’ufficio accertatore, ovvero di produrre eventuale documentazione a sostegno di quanto asserito;
3) consentire, in caso di riconoscimento dell’operato dell’ufficio accertatore, di effettuare comunque il pagamento con la riduzione delle sanzioni pari a due terzi.

La ratio della tesi sostenuta è ulteriormente rafforzata quando il comma 4 dell’art. 36 ter viene letto in combinato disposto con il comma 5 dell'art. 6 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Tale comma prevede che: "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. (...) Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma".
 
Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005

Tutto a posto, sono stato all'agenzia delle entrate con tutta la documentazione ed in pratica hanno tolto (arbitrariamente) la deduzione familiare a carico e quindi il reddito imponibile è aumentanto. Devo produrre tutta la documentazione e richiedere la cancellazione della cartella. :yes2::whoo:
 
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