Riferimento: cartelle esattoriali etr... mod.730 2005
quindi la notifica sarebbe dovuta arrivare a me... a me non è arrivata... chi l'ha firmata (se l'hanno inviata)?? e se non è stata eseguita la notifica posso avvalermi di qualcosa?
E' nulla la cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo formale
ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, senza che la stessa sia stata preceduta dalla comunicazione formale al contribuente dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dell'imponibile IRPEF.
L'omessa notifica al contribuente dell'esito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. 600/73 comporta la nullità della cartella, poiché, fra l'altro, non è stata data al contribuente la possibilità di sindacare eventualmente l’operato della pubblica amministrazione o di fornire la proprie giustificazioni (
cfr. CTP Siracusa, Sentenza n. 55/02/07 del 28 Novembre 2007).
La Sentenza di cui sopra merita di essere citata perché ribadisce chiaramente il principio giuridico che è nulla l’iscrizione a ruolo di imposte, a seguito di un controllo
ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73, se tale iscrizione non è preceduta dalla notifica al contribuente degli esiti di tale controllo.
Il comma 4, dell’articolo sopra citato, recita chiaramente:
“l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
La comunicazione, espressamente prevista dall’articolo sopra citato, e che volgarmente viene denominata “avviso bonario”, ha molteplici scopi per il contribuente:
1) informare sulla motivazione posta a base del recupero dell’imposta;
2) dare la possibilità, entro trenta giorni dal ricevimento, di segnalare i dati e gli elementi non considerati o valutati dall’ufficio accertatore, ovvero di produrre eventuale documentazione a sostegno di quanto asserito;
3) consentire, in caso di riconoscimento dell’operato dell’ufficio accertatore, di effettuare comunque il pagamento con la riduzione delle sanzioni pari a due terzi.
La
ratio della tesi sostenuta è ulteriormente rafforzata quando il comma 4 dell’art. 36 ter viene letto in combinato disposto con il comma 5 dell'art. 6 della Legge 212/2000
(c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Tale comma prevede che:
"Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. (...) Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma".