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cartella Equitalia per imposta registro non assolta

Nando79

Utente
Buongiorno a tutti, e grazie in anticipo.

Nel mese di marzo 2015 ho venduto un appartamento. Per venire incontro alle esigenze dell’acquirente il pagamento è stato dilazionato. Nel contratto (un preliminare) tale dilazionamento viene ovviamente precisato, e l’imposta di registro non viene versata - il notaio avalla - in previsione di farlo al momento del perfezionamento del contratto stesso previsto nel 2019. Nel luglio del 2015 riceviamo avviso di liquidazione dell’imposta di registro dall’Agenzia delle Entrate, con questa motivazione «*La proprietà sarà trasferita alla parte acquirente a saldo effettuato entro il 31 /10/2019 mentre vengono trasferiti al signor Xxxx Xxxx alla data della stipula del presente atto (1/4/2015) il possesso pieno e libero e la materiale disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare. Pertanto alla luce di quanto sopra rientrando nella categoria degli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono dovute l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 9% sul prezzo concordato ai sensi dell'art.1 della Tariffa allegata al TUR e le imposte fisse ipotecaria e catastale di Euro 50,00 ciascuna*» .

Viene pertanto effettuato il ricorso alla Commissione Tributaria di pertinenza, ricorso di cui ancora non vi è stato esito. Tuttavia, a fine ottobre 2016, ricevo cartella di pagamento Equitalia, in solido con l’altra parte acquirente (che però non ha ricevuto la cartella stessa - o meglio ha ricevuto un avviso di raccomandata cui non ha dato corso). Il notaio, consultato, consiglia di non pagare, sicuro del buon esito del ricorso. La mia domanda è: è effettivamente il notaio il primo responsabile, è in solido con le parti? O comunque Equitalia si rivarrà su di noi? sono già state calcolate sostanziose ammende. L’altra parte, fidandosi del notaio, è intenzionata a non pagare, e io temo che tutto ricadrà su di me che, in linea di principio, in quanto parte alienante, sono quello che meno dovrebbe preoccuparsi dell’imposta di registro.
 

Rocco

Utente
Il notaio non è responsabile solidale nei confronti del fisco ma lo sono alienante e acquirente, vale a dire le parti dell'atto.
Chiedo se è stata presentata istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92, nel ricorso ovvero con separata istanza.
E' importante questo perché in assenza di sospensione l'Ade procede con la riscossione tramite Equitalia anche se è pendente il giudizio.
Saluti.
 

Nando79

Utente
Grazie anzitutto della rapidissima risposta.

Le cito dall'Istanza presentata

ISTANZA AI SENSI DELL'ART.17 bis del Dlgs n.546/92

"si chiede
l'annullamento dell'Avviso di Liquidazione dell'Imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto:
- risibile ed errata nelle motivazioni, parlando essa erronea-mente di prezzo versato, e presupponendo in maniera scontata ed immotivata la costituzione di un diritto reale di godimen-to, partendo dal solo trasferimento del possesso, ed
- ingiusta nella richiesta, giacchè applica in maniera arbi-traria, ingiustificata ed oltretutto esorbitante, una tassa-zione non dovuta, tenendo conto soprattutto del fatto che le parti dovranno essere inevitabilmente nuovamente ritassate al momento della stipula del contratto definitivo di compravendi-ta con il trasferimento della proprietà, loro vero ed inelimi-nabile obbiettivo, e per il quale hanno assunto reciproco ob-bligo ad adempiere, e dove, contestualmente al pagamento delle imposte di trasferimento in tal caso legittimamente dovute, potranno richiedere, conformemente a quanto consentito dall'Imposta di Registro, di avvalersi del prezzo valore e l'applicazione di agevolazioni fiscali, se ne ricorrano i pre-supposti.".

Non ho individuato nel documento una richiesta esplicita di sospensione.

Aggiungo che il notaio riferisce di aver ricevuto anch'egli cartella di pagamento (da cui i miei dubbi circa la solidarietà)
 
Ultima modifica:

Rocco

Utente
Quella citata è l'istanza di reclamo ex art. 17-bis del Dlgs 546/92 che si presenta quando la lite è di valore inferiore a 20.000 euro che è cosa ben diversa dall'istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92.
Se ha ricevuto la cartella significa che la fase del reclamo, per la quale la legge concede 90 gg. (dalla data di presentazione del ricorso all'Ufficio) alle parti per chiudere la controversia, non è approdata ad alcunché per cui vi è stata la costituzione in giudizio in CTP da parte del ricorrente il che significa intraprendere il contenzioso vero e proprio.
Ripeto, pertanto, che in assenza di istanza di sospensione cautelare, da presentare nel ricorso stesso ovvero mediante atto postumo, l'Ufficio per legge procede ad attuare la riscossione in pendenza di giudizio.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Rettifico il mio precedente post dicendo che il notaio è obbligato in solido ex art. 57 c. 1 DPR 131/86.
Saluti.
 
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