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Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

MrDike

Utente
L'art. 26, comma 1, del D.P.R. del 29 Settembre 1973 n. 602 e s.m.i prevede che che i Concessionari debbano notificare le cartelle esattoriali e tutti gli atti della riscossione (ipoteche, fermi amministrativi ecc.) soltanto tramite i seguenti soggetti e cioè:

- gli ufficiali della riscossione, qualificati come tali in base ad un documento ufficiale precedente alla notifica;

- gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge, sempre in base ad un documento ufficiale, con data certa, precedente alla notifica;

- da altri soggetti abilitati previa convenzione tra Comune e Concessionario, purchè la suddetta convenzione, con data certa, sia precedente alla notifica;

- dai messi comunali iscritti nel particolare albo;

- dagli agenti della polizia municipale iscritti nel particolare albo.

Al di fuori dei suddetti soggetti nessuno può notificare tramite posta (raccomandate con ricevuta di ritorno) alcun atto, come purtroppo oggi fanno i Concessionari per risparmiare sui costi.

Del resto, con l'art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire "la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari".

Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Pertanto, la notifica dell'atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.

Ciò posto, l'art. 37, comma 27, lett. a), del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 Agosto 2006 n. 248, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, disponendo che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".

Tuttavia, la richiamata lettera b-bis) dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. 600/73, ha una portata limitata alle notificazioni eseguite tramite messo notificatore e non è applicabile anche alle notificazioni tramite l'ufficio postale.

In tale prospettiva, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto.

In particolare, l'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 28 Febbraio 2008 n. 31, ha inserito un nuovo comma - il sesto - all'art. 7 della Legge 20 Novembre 1982 n. 890, in forza del quale, proprio in merito alle notificazioni eseguite mediante il servizio postale: "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

Alla luce di quanto suesposto, le succitate norme sembrano divergere, ossia, se da un lato l'Agente della riscossione non può utilizzare direttamente il servizio postale per notificare le proprie cartelle, allora il richiamato art. 7, comma 6, della Legge 890/82 non è applicabile, ovvero, in applicazione di detta Legge, in caso di mancato invio dell'avvenuta notificazione (c.d. "CAD" o "seconda raccomandata", per intenderci), la notifica sarebbe nulla, fermo restando che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Cosa ne pensate?
 
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marica

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Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 26
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).
(omissis)
Inoltre a mio modo di vedere i vizi della notifica possono dar luogo a nullità ma non a inesistenza.
 

MrDike

Utente
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 26
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).
(omissis)
Inoltre a mio modo di vedere i vizi della notifica possono dar luogo a nullità ma non a inesistenza.
Uè marica, da quanto tempo :D

Comunque, tornando a noi... il mio dubbio era un'altro, tuttavia, su quanto da te evidenziato, vorrei precisare che, laddove si legge che "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell'art. 26 citato, tenendo come riferimento il punto principale dell'articolo, dove viene specificato che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati" e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.

Aggiungo inoltre che l'inesistenza giuridica della notifica ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente diverso da quello previsto dalla relativa normativa, in modo da impedire che possa essere ricondotta nel modello legale della figura (Cass. 28 Luglio 2003, n. 11623; Cass. 13 Dicembre 2005, n. 27450; Cass. 2 Agosto 2005, n. 16141).
 
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marica

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Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Ciao latitante, ad un certo punto ho pensato che fine avrà fatto quel tipetto del Kuala Lumpur. :D
Scherzi a parte, devo dire che hai ragione e che approfondirò nei prossimi giorni. Quando ti ho scritto l’ho fatto facendo un semplice copia/incolla della norma. Stammi bene, Marica
 

MrDike

Utente
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Ciao latitante, ad un certo punto ho pensato che fine avrà fatto quel tipetto del Kuala Lumpur. :D
Scherzi a parte, devo dire che hai ragione e che approfondirò nei prossimi giorni. Quando ti ho scritto l’ho fatto facendo un semplice copia/incolla della norma. Stammi bene, Marica
Sono stato un po' impegnato ultimamente... colpa delle donne :dead::D

In ogni caso, aspetto tue notizie... tuttavia, il mio quesito era relativo all'obbligo di invio della comunicazione di avvenuto deposito che, riflettendoci bene, non può essere escluso in considerazione della suindicata normativa.

La notifica, anche se inesistente, sarebbe comunque nulla per il mancato invio della seconda raccomandata.
 

marica

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Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Sono stato un po' impegnato ultimamente... colpa delle donne :dead::D

In ogni caso, aspetto tue notizie... tuttavia, il mio quesito era relativo all'obbligo di invio della comunicazione di avvenuto deposito che, riflettendoci bene, non può essere escluso in considerazione della suindicata normativa.

La notifica, anche se inesistente, sarebbe comunque nulla per il mancato invio della seconda raccomandata.
Tu sostieni che in un eventuale ricorso si possa eccepire l’inesistenza della notifica per la violazione dell’art. 26 dpr 603/72, in quanto l’agente della riscossione non è tra i soggetti legittimati ad effettuare la notifica e in subordine la sanzione della nullità per violazione dell’art. 7 L. 890/1982 per il mancato invio dell’avvenuta notificazione dell’atto. Tuttavia in merito a quest’ultimo aspetto, giustamente hai evidenziato che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Ciò detto vorrei invitarti a una riflessione. L’art. 26 nell’elencazione dei soggetti legittimati ad effettuare la notifica, fa riferimento all’abilitazione o alla convenzione tra concessionario della riscossione e altri soggetti tra cui i Comuni (gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge, …..; da altri soggetti abilitati previa convenzione tra Comune e Concessionario…..). In generale se un soggetto non è titolare di un potere perché una legge non gliel’ha conferito, non potrebbe abilitare o fare convenzioni con altri soggetti per esercitare quel determinato potere. Non è quindi escluso che se l’art. 26 omette nell’elencazione i concessionari della riscossione è perché essi sono già investiti di quel potere. In tal guisa rimarrebbe soltanto la violazione del suddetto art. 7 L. 890/1982. Che ne pensi?
 

MrDike

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Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Credo che tutta la faccenda ruoti intorno al risparmio economico... :D

Tuttavia, l'Agente della riscossione non è privato a priori del potere di notificare le cartelle, ma viene, per così dire, identificato come "soggetto non qualificato".

Pertanto, ha il potere di notificare le cartelle secondo la disciplina dell'art. 26 citato, ovvero non direttamente, ma "per il tramite" di soggetti "abilitati".

Eccezione non da poco conto, considerato che potrà creare gravi problemi finanziari per l'Erario e per i Concessionari, soprattutto se non potranno ripetere le notifiche per intervenute decadenze dei termini.
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

L'Agente della riscossione non è legittimato ad inviare "direttamente" per posta la cartella esattoriale. C'è un evidente difetto di notifica e la medesima cartella dovrà essere impugnata, invocando la giuridica inesistenza e non la nullità perchè quest'ultima potrebbe essere "sanata" con la costituzione in giudizio.
C'è anche una recente pronuncia della CTP di Lecce.
 

marica

Utente
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Buongiorno,
segnalo a tutti una mia recente nota disponibile a questo link: Articoli: Studio Legale Augeri

Saluti
Ciao Diego,

ho letto l’articolo e ho apprezzato il taglio professionale. Però stiamo parlando di una Ctp e non di una Cassazione, quindi aspetterei gli altri gradi del giudizio prima di arrivare a definire il concetto di inesistenza della notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo concessionario. Sicuramente l’interpretazione letterale della norma è quella data dalla Ctp e da te riproposta . Io dal canto mio ribadisco quanto postato a Mrdike.
ps A proposito di Mrdike, qualcuno ha sue notizie? È da tantissimo che non scrive e la sua assenza intellettuale io l’ho avvertita :yes2: (nonostante tutto :D).
 
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