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box e ulteriore detrazione 1,33 per mille

Buongiorno,

ho letto che l'ulteriore detrazione dell1,33 per mille è applicabile alla prima casa e sue pertinenze. Quando un box è considerato pertinenza dell'abitazione principale?

grazie
 

Kob

Utente
Riferimento: box e ulteriore detrazione 1,33 per mille

...Quando un box è considerato pertinenza dell'abitazione principale?
secondo il codice civile "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" (art. 817, comma 1, c.c.).

ai fini ICI nella risoluzione del 31 gennaio 2008, n. 1/DPF è stato affermato quanto segue:

"Occorre, altresì, precisare che nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore
detrazione a carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in
catasto, in quanto, per loro stessa natura, come dispone l'art. 817 del Codice Civile, queste sono assoggettate allo stesso trattamento
dell'abitazione principale. Si ricorda, inoltre, che tale principio è stato espressamente chiarito dall'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che ha stabilito che fino all'anno di imposta 2000 compreso, l'aliquota ridotta deliberata dai comuni per gli immobili adibiti ad
abitazione principale "si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile".
In merito, poi, al computo della detrazione per le pertinenze, si richiama quanto illustrato nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000,
nella parte in cui precisa che "l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere
computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze".
E' opportuno chiarire che le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai finì ICI, poiché,
come anche affermato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o
anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali dei Codice Civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Occorre,
difatti, rilevare che l'art. 818 del Codice Civile nello stabilire che "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto", lascia spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente
art. 817 ad opera di una norma positiva
".

Ti suggerisco, inolotre, di guardale il paragrafo 2 della risoluzione 11 aprile 2008, n. 11/DF specificamente dedicato al calcolo dell'ulteriore detrazione in presenza di pertinenze dell'abitazione principale (fermo restando che - a mio avviso - il vincolo di pertinenzialità deve sussistere al momento dell'acquisto del box se effettuato successivamente all'acquisto dell'abitazione cui si riferisce; se l'acquisto è contestuale ... il problema non si pone).
 
Riferimento: box e ulteriore detrazione 1,33 per mille

ti ringrazio delle informazioni

l'acquisto è contestuale, dunque aliquota ridotta
 
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