ulteriore quesito, approfitto della sua disponibilità: se la manutenzione straordinaria sul mio immobile la pagasse mia mamma potrebbe usufruire del bonus mobili per la casa dove entrambi risiediamo.
certo che si
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori rientra tra i beneficiari della detrazione per ristrutturazione (paragrafo 2.1 della circolare 121/E del 1998).
Non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale.
E’ però necessario che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza che deve sussistere già dal momento in cui iniziano i lavori (paragrafo 5.2 della circolare 50/E del 2002).
Il diritto alla detrazione non viene meno qualora l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, inizialmente tenuto a disposizione del nucleo familiare, sia in un momento successivo locato a terzi.
Di conseguenza potrebbe usufruire pure della collegata detrazione per il bonus mobili
con la precisazione ha diritto alla
detrazione del 50% per l’
acquisto dei mobili anche il
familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado), purché sostenga le spese per i mobili e le fatture e i bonifici siano a lui intestati, e purché la condizione di convivente sussista al momento di inizio dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione.
saluti
gaia