Impresa artigiana che ha usufruito fino al 31.12.2021 di misura del fondo di solidarietà per lavoratore dipendente (assegno ordinario) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Può procedere con il licenziamento del lavoratore o ancora vige il "blocco" considerata la proroga dello stato di emergenza fino al 31.3.2022?