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Benefici straord.2008!!

Gio.

Utente
L'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha adottato il provvedimento 26 novembre u.s. con il quale è stata determinata la percentuale di non imponibilità, per l'anno 2008, delle somme pagate dalle imprese di autotrasporto di merci ai propri dipendenti addetti alla guida a titolo di prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel medesimo anno.
In particolare è stabilito che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi il 28% delle somme erogate a tale titolo.
L'agevolazione è riconosciuta alle imprese nel rispetto della regola "de minimis" e, quindi, del limite complessivo di 100.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari. A questo proposito, le imprese dovranno dichiarare il rispetto di detta soglia in sede di dichiarazione dei redditi. Si precisa che i 100.000 euro rappresentano il limite complessivo nel triennio e che, pertanto, laddove le
imprese lo avessero già raggiunto per effetto di altre agevolazioni sottoposte alla medesima regola "de minimis", non potranno usufruire di quella in argomento.
Allo stato attuale, le agevolazioni per le imprese di autotrasporto ricomprese nel "de minimis" riguardano lo sconto sulle tasseautomobilistiche e questa in commento.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'importo dello straordinario non imponibile va indicato separatamente nel CUD 2009 (punto 81) e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770. L'Agenzia precisa altresì che tale nuova agevolazione sicumula con quella preesistente sulla detassazione del lavoro straordinario, di cui all'art. 2 del D.L. 93/2008, convertito nella legge
24 luglio 2008, n. 126.
 
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