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Avviso di accertamento

S

Sadnro

Ospite
Re: Aiutami FABIANO

Ciao,

scusate se mi intrometto ma ho lo stesso problema e forse credo di avere trovato la soluzione :

Cartella esattoriale non preceduta da regolare e legittima notifica dell'avviso di accertamento

Quesito

Banalmente, ma calorosamente, Le faccio i complimenti per il suo sito, che credo sia pressocchè unico per competenza, informazione e completezza.
Anch'io vorrei approfittare della Sua cortesia per avere un'indicazione di massima e, nel caso, concordare con Lei o un Suo collaboratore la procedura da seguire.
Mi è stata notificata una cartella esattoriale (ritirata presso il Comune in data 12 ottobre) con la dicitura ACC.MODELLO UNICO e, nel dettaglio, l'anno di riferimento 1998.
Non ricordo di aver avuto comunicazioni relative all'accertamento, ma quand'anche mi sia stata inviata una comunicazione, non credo che sia legittimo ritrovarsi improvvisamente una cartella da pagare (con importi superiori ai 20.000!!!), senza alcun altro preavviso.
Quali elementi posso sfruttare per impostare un ricorso?
Nel ringraziarLa per il tempo che vorrà accordarmi, La prego, se crede, di contattarmi telefonicamente (anche tramite i suoi collaboratori), per definire gli interventi da porre in essere.

Parere

Nel caso da Lei prospettato, si può proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria avverso la cartella esattoriale che, se non preceduta da regolare e legittima notifica dell'avviso di accertamento, diventa primo atto a tutti gli effetti e, come tale, può essere impugnata per difetto di motivazione e per eventuali decadenze dell'azione accertatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
A titolo puramente informativo, come potrà leggere anche sul mio sito, Le comunico che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.
Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.
 
S

Sadnro

Ospite
Re: Aiutami FABIANO

Ciao,

scusate se mi intrometto ma ho lo stesso problema e forse credo di avere trovato la soluzione :

Cartella esattoriale non preceduta da regolare e legittima notifica dell'avviso di accertamento

Quesito

Banalmente, ma calorosamente, Le faccio i complimenti per il suo sito, che credo sia pressocchè unico per competenza, informazione e completezza.
Anch'io vorrei approfittare della Sua cortesia per avere un'indicazione di massima e, nel caso, concordare con Lei o un Suo collaboratore la procedura da seguire.
Mi è stata notificata una cartella esattoriale (ritirata presso il Comune in data 12 ottobre) con la dicitura ACC.MODELLO UNICO e, nel dettaglio, l'anno di riferimento 1998.
Non ricordo di aver avuto comunicazioni relative all'accertamento, ma quand'anche mi sia stata inviata una comunicazione, non credo che sia legittimo ritrovarsi improvvisamente una cartella da pagare (con importi superiori ai 20.000!!!), senza alcun altro preavviso.
Quali elementi posso sfruttare per impostare un ricorso?
Nel ringraziarLa per il tempo che vorrà accordarmi, La prego, se crede, di contattarmi telefonicamente (anche tramite i suoi collaboratori), per definire gli interventi da porre in essere.

Parere

Nel caso da Lei prospettato, si può proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria avverso la cartella esattoriale che, se non preceduta da regolare e legittima notifica dell'avviso di accertamento, diventa primo atto a tutti gli effetti e, come tale, può essere impugnata per difetto di motivazione e per eventuali decadenze dell'azione accertatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
A titolo puramente informativo, come potrà leggere anche sul mio sito, Le comunico che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.
Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.
 
A

alberto.

Ospite
Re:

un conto è la notifica dell'accertamento, un conto l'arrivo dell'avviso bonario e quest'ultimo non è avviso di accertamento.

sulla cartella c'è scritto se è arrivato o meno in precedenza

recati all'agenzia entrate
 
S

Sadnro

Ospite
Re: PER ALBERTO

Scusami ma e' importante capire la differenza:


Allora avviso bonario e' quando ti mandano la lettera a casa dicendoti che se paghi avrai la sanzione ridotta ad 1/3 giusto ?

e' la notifca di accertamento cosa e' ?
Devo ricevere anche quella ??

Ti prego rispondimi e come faccio a sapere
se lo hanno notificato ??
 
S

Sadnro

Ospite
Re: PER ALBERTO

Scusami ma e' importante capire la differenza:


Allora avviso bonario e' quando ti mandano la lettera a casa dicendoti che se paghi avrai la sanzione ridotta ad 1/3 giusto ?

e' la notifca di accertamento cosa e' ?
Devo ricevere anche quella ??

Ti prego rispondimi e come faccio a sapere
se lo hanno notificato ??
 
F

fabiano corna

Ospite
Re: Aiutami FABIANO

Leggi l'articolo apparso sul Sole 24 ore di lunedi 8 maggio a pagina 36, firmato da Maria Grazia Strazzulla e dimmi cosa ne pensi.

Detto articolo è malamente scritto, ma sembrerebbe che l'autrice giunga alla conclusione che, per l'iva non pagata, non sia obbligatorio il prodromico invio della comunicazione, né la riduzoine ad un terzo della sanzione.

Poiché è il commento a due sentenze della Cassazione, cercherò di procurarmele e leggerle direttamente.

ciao
 
S

Sadnro

Ospite
Re: Aiutami FABIANO

Grazie Fabiano del tuo aiuto.

Ecco il link dell'articolo che hai citato :

http://www.fiscooggi.it/reader/?LO=01000000d9c8b7a60400000004000000770f020083573941000000000100360800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf




Ma e' possibile che la corte si e' espressa in quel modo perche' si parlava di IVA omessa relativa all'anno 1994 , quindi quando le sanzione erano del 100% ridotte al 60% mentre
adesso si parla del 30% ridotte al 10% quindi
mentre il contribuente ha avuto effettivamente vantaggio a pagarle dal 60% al 30% io no.


Che ne pensi
 
A

alberto.

Ospite
Re: Aiutami FABIANO

e fare un giro all'ade?
al terminale sanno vedere se ti è arrivato o meno l'avviso e se puoi far qualcosa

se continui a chiedere qui va a finire che ti scade la cartella e ti attacchi..

ciao
 
C

claudio terzaroli

Ospite
mi è capitato un fatto analogo.
Il 24.03 u.s. mi è stata notificata cartella di pagamento con sanzione per tardato versamento iva (annualità 2001)senza essere preceduta dall'avviso di irregolarità (ex "avviso bonario"). Mi sono rivolto alla locale A.E. competente e mi è stato detto di verificare se tale atto risultasse notificato o meno e quindi in caso negativo di presentare istanza - autocertificazione tendente ad ottenere lo sgravio del 20%.
Ora, dopo aver pagato la sanzione in misura ridotta,l'A.E. rifiuta la convalida dell'istanza perchè il pagamento della sanzione è avvenuto oltre il 30à giorno dalla notifica della cartella di pagamento.
Non c'è alcuna norma che obbliga il contribuente che voglia beneficiare dello sgravio a presentare la relativa istanza entro 3o gg. dalla notifica della cartella di pagamento in caso di omessa notifica della comunicazione di irregolarità. Il capo area dell'A.E. sostiene che pur non essenodvi alcuna norma specifica egli si è attenuto ad una direttiva della Direzione Regionale delle Entrate (Firenze); alla mia richiesta di esibizione del documento il funzionario mi ha risposto che l'istruzione è informale (orale, telefonica) non essendo stata emessa alcuna direttiva scritta. Ciò nonostante non intende convalidare l'istanza benchè la sanzione (ridotta) sia già stata pagata senza che altro collega dell'A.E. abbia eccepito nulla all'atto della presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento. Come mi devo comportare. E' vero che la cartella di pagamento non preceduta dal c.d. avviso di irregolarità è nulla. Se sì vi prego di fornirmi i riferimenti giurisprudenziali a conforto di ciò e vi prego di dirmi i motivi da indicare nel ricorso alla C.T.P. (oltre che per difetto di motivazione. Grazie anticipatamente.
 
S

Stefania

Ospite
E' capitato anche a me.
Mi è stato comunicato da parte dell'Agenzia Entrate competente di pagare entro 30gg dalla data di notifica un importo pari al 10% delle sanzioni iscritte a ruolo e presentare un'autocerticazione dichiarando di non aver ricevuto la preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione della dichiarazione.

Lo sgravio degli importi residui spetta in base a:

Sentenza del 03/11/2005 n. 317
Testo collegato a: Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - art. 36 - bis

Comm.Trib. Prov. Bari - Sezione IX


Intitolazione:
Accertamento imposte sui redditi - Irpef e Ilor - Controllo
automatizzato della dichiarazione dei redditi - Emissione della
cartella di pagamento non preceduta dalla preventiva comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione - Nullit\ della cartella.


Massima:
La preventiva comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione della dichiarazione dei redditi con l'invito a produrre chiarimenti e documenti, prevista dagli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, e' un adempimento indispensabile ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5 della L. n. 212 del 2000.
Il mancato adempimento comporta la nullit\ della cartella di pagamento.



Legge del 27/07/2000 n. 212

Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.


art. 6


Titolo:
Conoscenza degli atti e semplificazione

Testo: in vigore dal 01/08/2000

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da
parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede
comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente,
quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo
ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico
procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni
caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine
congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della
liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a
quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il
versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
 
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