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Avviso accertamento timbri&firme

Leb

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Avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate :
Funzionario resposnabile del procedimento = è presente il timbro (capo area controllo con nominato del funzionario), ma è firmato;
Firma del Direttore dell'Agenzia = presente sia timbro (con nominativo) e firma.

Secondo voi, l'avviso è impugnabile x nullità dello stesso?
 
Riferimento: Avviso accertamento timbri&firme

Avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate :
Funzionario resposnabile del procedimento = è presente il timbro (capo area controllo con nominato del funzionario), ma è firmato;
Firma del Direttore dell'Agenzia = presente sia timbro (con nominativo) e firma.

Secondo voi, l'avviso è impugnabile x nullità dello stesso?

Leb e quale sarebbe la nullità?

Secondo la dizione letterale della disposizione di cui all'arto 42 del D.P.R. 600/73 si ha nullità dell'atto solo se l'avviso di accertamento non reca la sottoscrizione.

Tuttavia, alla stregua di un corretto inquadramento, la sottoscrizione del provvedimento amministrativo di accertamento, di cui al predetto articolo, da parte del funzionario va considerata delega di firma.
Infatti, l'atto in questione non comporta alcuno spostamento della competenza da un organo all'altro dell'ente pubblico "Agenzia delle Entrate", ma semplicemente consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'avviso di accertamento "per il direttore".
A tale conclusione si perviene utilizzando in primo luogo l'esegesi letterale del testo legislativo, come previsto dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, poiché nel definire il requisito della sottoscrizione dell'avviso di accertamento si parla di delega riferendosi proprio a tale requisito e, dunque, non lasciando dubbi sul fatto che si tratti di delega di firma.
 
Riferimento: Avviso accertamento timbri&firme

Leb e quale sarebbe la nullità?

Secondo la dizione letterale della disposizione di cui all'arto 42 del D.P.R. 600/73 si ha nullità dell'atto solo se l'avviso di accertamento non reca la sottoscrizione.

Tuttavia, alla stregua di un corretto inquadramento, la sottoscrizione del provvedimento amministrativo di accertamento, di cui al predetto articolo, da parte del funzionario va considerata delega di firma.
Infatti, l'atto in questione non comporta alcuno spostamento della competenza da un organo all'altro dell'ente pubblico "Agenzia delle Entrate", ma semplicemente consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'avviso di accertamento "per il direttore".
A tale conclusione si perviene utilizzando in primo luogo l'esegesi letterale del testo legislativo, come previsto dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, poiché nel definire il requisito della sottoscrizione dell'avviso di accertamento si parla di delega riferendosi proprio a tale requisito e, dunque, non lasciando dubbi sul fatto che si tratti di delega di firma.

La giurisprudenza di legittimità la vede in modo diverso ed anzi sostiene che l'avviso di accertamento è nullo se non esiste una delega espressa a sottoscrivere da parte del capo ufficio all'impiegato della carriera direttiva.
Per cui è chiaro che si tratti di delega di funzioni
(cfr. Cass. n. 10513/2008; n. 14626/2000; n. 14195/2000)
Saluti.
 
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