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Autocarro non inserito nei cespiti

credo che nessuno abbia parlato di ammortamenti ridotti...se non esiste un limite minimo anche lo zero è compreso nel limite quindi credo siano recuperabili negli anni precedenti senza superare il coefficiente massimo consentito
ciao
...sono d'accordo.... infatti dal 1° gennaio 2004, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non è più previsto il limite minimo al di sotto del quale l’ammortamento ridotto risulta non recuperabile; ossia è possibile, fiscalmente, applicare l’ammortamento ridotto oltre il 50% rispetto alla quota ordinaria e recuperare integralmente la differenza sotto forma di quote di ammortamento negli esercizi successivi....bisogna controllare se negli anni successivi al 2004 non vi siano state altre modifiche...
 
carissimo Rocco
è sempre un piacere discutere con te pur avendo interpretazioni che credo qualche volta siano distanti e opposti
1) io non ho scritto che l'ammortamento venga iniziato dopo ben sapendo che esso inizia nel momento che il bene entra in funzione e durante la vita utile; io per qualche anno non procedo all'ammortamento oppure utilizzo una aliquota ridotta, lo posso fare ? credo di sì, posso recuperare il passato e fare questo non mi pare sia indeducibile l'ammortamento che vada oltre il periodo da me espicitato nella precedente indicazione . non mi pare che a tale comportamento vi siano elementi ostativi se non quello, in precedenza accennato, della competenza.
2) Se la tua tesi fosse quella di rendere gli ammortamenti omessi indeducibili come puoi sostenere che essi diventino deducibili attraverso la produzione di una dichiarazione integrativa?
£) dimentichi che produrre una dichiarazione integrativa per modificare gli ammortamenti potresti esporre ad azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno redatto il bilancio depositato
cordialità
 
Allego questa sentenza della Cassazione, se può essere utile alla discussione...
Saluti.
 

Allegati

  • 15Cas20678 pdf.pdf
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caro Rocco
a me la sentenza non pare utile atteso che
1) è troppo storica quando le regole come ben sai erano differenti
2) io non ho scritto che vario le aliquote ogni anno, ma posso recuperare attraverso la riduzione degli ammortamenti costante e senza sforare i coefficienti massimi, ottenere un allungamento del periodo
3) non mi pare che su qualche punto tu mi abbia smentito
cordialità
 
semplice Rocco ti faccio un esempio per esplicitare il mio pensiero: se un cespite ad aliquota 20% si ammortizza in 6 anni dalla data d'acquisto (il primo anno è ridotto alla metà) e per tre anni non ho calcolato gli ammortamenti significa che potrò allungare il periodo in luogo di sei anni dalla data di acquisto, allungarlo in nove e le quote non effettuate nei tre anni saranno sempre deducibili.
Ciao a tutti: ricordo che l'ammortamento discende dal Codice Civile all'articolo 2426 c.2 dice:

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

Aggiungerei magari una bella perizia di un tecnico esterno a dimostrazione, ad esempio, del mancato o fortemente ridotto utilizzo del bene nei primi 3 anni (dall'esempio di Giuseppe).
Qualora non ci sia giustificazione in nota integrativa e nessuna relazione esterna, anche io sarei propenso per l'indeducibilità degli ammortamenti x mancanza della competenza economica...
Tutto ciò sempre a mio parere personale e discutibile - buon pranzo
 
bisogna controllare se negli anni successivi al 2004 non vi siano state altre modifiche...
...la curiosità è tanta...in effetti le modifiche ci sono state da da parte dell'AdE, esattamente con due risoluzioni...la n. 51 del 22 aprile 2005 e la n. 78 del 17 giugno 2005; nella prima L’Agenzia delle Entrate, con proprie risoluzioni, ha chiarito che i coefficienti del D.M. sono il limite massimo deducibile fiscalmente per ogni anno: la quota relativa all’ammortamento calcolato in misura ridotta è così recuperabile integralmente negli esercizi successivi; laddove invece l’ammortamento venga calcolato ad un valore superiore alla percentuale prevista dal Decreto, la differenza va ripresa a tassazione e dedotta negli anni successivi.
nella seconda invece.. dietrofront .... se la quota dedotta fiscalmente è inferiore a quella civile (a conto economico) L’Agenzia ha previsto che si deve “escludere la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione. Tale possibilità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita”. Di seguito il commento dell'autore dell'articolo:
....cerchiamo di riepilogare:
1) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è la stessa: sia civilisticamente che fiscalmente si ammortizzano i beni in misura inferiore alle percentuali previste dal Decreto: in tal caso, la quota di ammortamento eventualmente non usufruita nell’anno è ammessa in deduzione nei successivi;

2) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è diversa: in tal caso si può avere:

a. In uno o più esercizi la percentuale di ammortamento fiscalmente applicata è inferiore a quella civile: in tal caso la quota di ammortamento non dedotta viene persa fiscalmente (è stata fatta una ripresa fiscale in diminuzione per l’ammortamento, a cui non potrà seguire una variazione in aumento futura); è il solo caso in cui l’ammortamento è perso da un punto di vista fiscale;

b. Vengono ammortizzati i beni da un punto di vista civilistico in misura superiore a quanto previsto dal Decreto: in tal caso la quota di ammortamento che supera il massimo consentito è deducibile fiscalmente negli anni successivi, dato che la quota di ammortamento (da un punto di vista civile) è già stata imputata a conto economico negli esercizi precedenti ed è stata effettuata una ripresa fiscale in aumento in precedenza (nota bene: in questo caso non si è in presenza di un ammortamento ridotto).
 
carissimo Gianni1968
nell'esempio fatto a Rocco ho voluto semplificare indicando i primi tre esercizi ma nulla vieta, ad esempio di fare ammortamenti ad aliquota ridotta per tutta la vita utile.
spesso si confondono i criteri civili con quelli fiscali; sarebbe un grave errore, in nota integrativa, indicare che ho effettuato gli ammortamenti utilizzando le aliquote fiscali ammesse. ricordo a me stesso cosa si intende per ammortamento: la possibilità che i ricavi ed in particolare gli utili possano integrare il costo (più precisamente l'utilizzo del servizio che il bene ha ceduto a vantaggio del periodo considerato) che il bene ha subito nel periodo. ciò significa anche che in assenza di utile io ho automaticamente la giustificazione della riduzione e/o mancata imputazione delle quote di ammortamento.
revisor
in verità il punto 2,b non mi è chiaro e per questo non l'ho capito; a me pare che se l'ammortamento civilistico superi i coefficienti fiscali l'eccedenza sia ripresa a tassazione; puoi esplicitare meglio il concerro descritto?
cordialità
 
revisor
in verità il punto 2,b non mi è chiaro e per questo non l'ho capito; a me pare che se l'ammortamento civilistico superi i coefficienti fiscali l'eccedenza sia ripresa a tassazione; puoi esplicitare meglio il concerro descritto?
cordialità
..se hai letto bene...era il commento dell'autore....perchè la pensi così non lo so(lui).....sono anch'io convinto, come te, che nel caso l’ammortamento civilistico sia superiore a quello massimo fiscalmente consentito si verrebbe a generare una differenza fra valori civilistici e fiscali, comportando così l’iscrizione di attività per imposte anticipate....
 
carissimo Gianni1968
nell'esempio fatto a Rocco ho voluto semplificare indicando i primi tre esercizi ma nulla vieta, ad esempio di fare ammortamenti ad aliquota ridotta per tutta la vita utile.
Ciao Giuseppe, concordo in pieno epperò di tale ammortamento ridotto a mio avviso occorre dare giustificazione in nota integrativa, possibilmente corroborata da perizia tecnica - con la rivalutazione ex dl 185/08 in azienda abbiamo adeguato il costo storico di nostri fabbricati acquistati negli anni 80... onde evitare un salasso in termini di ammortamento abbiamo ridotto l'aliquota portando la vita utile residua a 60 anni (aliquota all'1,67% per l'appunto 60 anni... altro che 3 anni del tuo esempio!) - ma prima ci siamo fatti redigere perizia dell'ingegnere che ci "autorizzava" in tal senso...

.sono anch'io convinto, come te, che nel caso l’ammortamento civilistico sia superiore a quello massimo fiscalmente consentito si verrebbe a generare una differenza fra valori civilistici e fiscali, comportando così l’iscrizione di attività per imposte anticipate....
anche qui concordo in pieno, è lo stesso caso di manutenzioni e riparazioni spesate nell'esercizio di importo superiore al 5% ammesso fiscalmente

Tale possibilità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita”.
da quello che capisco: se nei primi 3 anni (ad esempio) ho ammortizzato in misura superiore e ho appostato le variazioni in aumento in ddrr, allora nei successivi posso ammortizzare di meno appostando le conseguenti variazioni in diminuzione che compensano le precedenti variazioni in aumento... boh?

Consiglio a tutti un'attenta lettura dell'OIC 16 dai paragrafi 56 a 72... il piano di ammortamento di norma è a quote costanti perchè si presuppone che l'utilità del cespite sia costante nel tempo, ma nulla vieta di variare il piano qualora ci siano dei validi motivi; perciò:

"Modifica del piano di ammortamento 70.
Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile 15 dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite."


Quindi se un automezzo, ammortizzato al 20% al termine del periodo di ammortamento (6 anni considerando il 1° al 10%) ha un valore di mercato (desumibile es. da Quattroruote) l'ammortamento va parametrato su una vita utile + lunga...
Ciao - Gianni
 
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