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Autocarro non inserito nei cespiti

ManuRej

Utente
Buongiorno a tutti,
abbiamo siamo da poco passati da una contabilità tenuta da un professionista, che tra l'altro abbiamo cambiato, e una contabilità interna.
Caricando i cespiti vecchi mi sono accorta che un autocarro acquistato nel 2016 è stato annotato nel registro beni ammortizzabili, ma non sono poi state calcolate le quote ammortamento.
Il mezzo è ancora operativo. Come posso gestire questa situazione?
Grazie.

Manuela
 
Non sono certa, per cui attendiamo le risposte dei più esperti, ma mi verrebbe da dire di calcolare l'ammortamento non contabilizzato negli scorsi anni, iscriverlo in sopravvenienze passive e in fase di dichiarazione dei redditi considerare una variazione in aumento per il medesimo importo. Invece la quota dell'anno correttamente contabilizzata e nessuna variazione in sede di dichiarazione..
 

Rocco

Utente
Le quote di ammortamento di competenza degli esercizi precedenti, determinate adesso, sono fiscalmente indeducibili, come giustamente detto.
Saranno deducibili le quote a partire dal 2019 e successivi fino al completamento dell'ammortamento.
Saluti.
 
credo che la procedura degli ammortamenti nel tempo abbia subito modificazioni; in un primo momento nel determinare la quota di ammortamento vi era il limite massimo rappresentato dai coefficienti previsti e vi era previsto anche il limite minimo (50% dei coefficienti) al di sotto del quale la quota era indeducibile e non più recuperabile. Ora il minimo è stato eliminato e quindi le quote non calcolate negli anni precedenti possono essere recuperate (quindi deducibili) sempre nel limite del coefficiente massimo previsto. quindi non parlerei di indeducibilità vera e propria. mi si potrebbe eccepire il requisito della competenza, ma sarebbe da dimostrare
ciao
 

Rocco

Utente
credo che la procedura degli ammortamenti nel tempo abbia subito modificazioni; in un primo momento nel determinare la quota di ammortamento vi era il limite massimo rappresentato dai coefficienti previsti e vi era previsto anche il limite minimo (50% dei coefficienti) al di sotto del quale la quota era indeducibile e non più recuperabile. Ora il minimo è stato eliminato e quindi le quote non calcolate negli anni precedenti possono essere recuperate (quindi deducibili) sempre nel limite del coefficiente massimo previsto. quindi non parlerei di indeducibilità vera e propria. mi si potrebbe eccepire il requisito della competenza, ma sarebbe da dimostrare
ciao
Ok Giuseppe però qui non parliamo di ammortamenti ridotti ma omessi, a me sembra di capire...
Ciao.
 
credo che nessuno abbia parlato di ammortamenti ridotti...se non esiste un limite minimo anche lo zero è compreso nel limite quindi credo siano recuperabili negli anni precedenti senza superare il coefficiente massimo consentito
ciao
 
semplice Rocco ti faccio un esempio per esplicitare il mio pensiero: se un cespite ad aliquota 20% si ammortizza in 6 anni dalla data d'acquisto (il primo anno è ridotto alla metà) e per tre anni non ho calcolato gli ammortamenti significa che potrò allungare il periodo in luogo di sei anni dalla data di acquisto, allungarlo in nove e le quote non effettuate nei tre anni saranno sempre deducibili.
ciao
 

Rocco

Utente
semplice Rocco ti faccio un esempio per esplicitare il mio pensiero: se un cespite ad aliquota 20% si ammortizza in 6 anni dalla data d'acquisto (il primo anno è ridotto alla metà) e per tre anni non ho calcolato gli ammortamenti significa che potrò allungare il periodo in luogo di sei anni dalla data di acquisto, allungarlo in nove e le quote non effettuate nei tre anni saranno sempre deducibili.
ciao
A mio avviso la tua interpretazione si presta a due critiche: 1) Il processo di ammortamento deve iniziare dal momento in cui il cespite è disponibile per l'uso (P.C. OIC n. 16) ovvero dall'esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102 c. 1 TUIR) e non può essere "mobile" nel tempo. Il piano di ammortamento può essere variato, a determinate condizioni, fermo restando però che non può essere spostato in avanti l'inizio del processo di ammortamento; 2) verrebbe meno il rispetto del principio della competenza economica che è uno dei principi che devono essere rispettati per procedere con la deduzione di un costo. Ne deriva, a mio avviso, che la quota "saltata" in un esercizio non può essere recuperata fiscalmente in un esercizio successivo. Al limite potranno essere presentate delle dichiarazioni integrative per recuperare le quote non dedotte.
Ciao Giuseppe.
 
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