carissimo Gianni1968
nell'esempio fatto a Rocco ho voluto semplificare indicando i primi tre esercizi ma nulla vieta, ad esempio di fare ammortamenti ad aliquota ridotta per tutta la vita utile.
Ciao Giuseppe, concordo in pieno epperò di tale ammortamento ridotto a mio avviso occorre dare giustificazione in nota integrativa, possibilmente corroborata da perizia tecnica - con la rivalutazione ex dl 185/08 in azienda abbiamo adeguato il costo storico di nostri fabbricati acquistati negli anni 80... onde evitare un salasso in termini di ammortamento abbiamo ridotto l'aliquota portando la vita utile residua a 60 anni (aliquota all'1,67% per l'appunto 60 anni... altro che 3 anni del tuo esempio!) - ma prima ci siamo fatti redigere perizia dell'ingegnere che ci "autorizzava" in tal senso...
.sono anch'io convinto, come te, che nel caso l’ammortamento civilistico sia superiore a quello massimo fiscalmente consentito si verrebbe a generare una differenza fra valori civilistici e fiscali, comportando così l’iscrizione di attività per imposte anticipate....
anche qui concordo in pieno, è lo stesso caso di manutenzioni e riparazioni spesate nell'esercizio di importo superiore al 5% ammesso fiscalmente
Tale possibilità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita”.
da quello che capisco: se nei primi 3 anni (ad esempio) ho ammortizzato in misura superiore e ho appostato le variazioni in aumento in ddrr, allora nei successivi posso ammortizzare di meno appostando le conseguenti variazioni in diminuzione che compensano le precedenti variazioni in aumento... boh?
Consiglio a tutti un'attenta lettura dell'OIC 16 dai paragrafi 56 a 72... il piano di ammortamento di norma è a quote costanti perchè si presuppone che l'utilità del cespite sia costante nel tempo, ma nulla vieta di variare il piano qualora ci siano dei validi motivi; perciò:
"Modifica del piano di ammortamento 70.
Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile 15 dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite."
Quindi se un automezzo, ammortizzato al 20% al termine del periodo di ammortamento (6 anni considerando il 1° al 10%) ha un valore di mercato (desumibile es. da Quattroruote) l'ammortamento va parametrato su una vita utile + lunga...
Ciao - Gianni