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Auto & fisco

Riferimento: Auto & fisco

però la finanziaria 2008 che ha introdotto la nuova metodologia di distinzione (sopra/sotto 3500) andava solo a toccare l'aspetto iva ... mi pare ...
(sono tutti "veicoli a motore" ... ecc, ecc)
quindi ai fini redditi non è stato introdotta una nuova classificazione (rimanendo distinti tra autocarri e autovetture), rimanendo sempre quella precedente (calcolo sopra/sotto 180, ecc..)
dico bene?

Da che ne so io vale anche ai fini del reddito.
Ho riguardato or ora anche alcune riviste fiscali e me ne danno conferma.
Comunque se hai qualche documento che avvolara la tua tesi fammelo sapere.

Buon lavoro
 
Riferimento: Auto & fisco

ho sollevato la questione solo perché mi ricordo aver letto tempo fa un articolo di "ratio" che mi ha fatto poi propendere per questa interpretazione ...
se trovo la documentazione ti faccio sapere, ciao buon lavoro anche a te.
 
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ho sollevato la questione solo perché mi ricordo aver letto tempo fa un articolo di "ratio" che mi ha fatto poi propendere per questa interpretazione ...
se trovo la documentazione ti faccio sapere, ciao buon lavoro anche a te.

atsssssssssssssssssssss
cambia gestore x internet,
cadi continuamente:D
sembri uscito da un gioco napoletano.......
"ora c'è, ora nn c'è":D
 
Riferimento: Auto & fisco

Infatti è proprio Ratio quello che ho consultato... di aprile 2008 a pag. 8.
Se lo ritrovi guarda lo schema in cima alla pagina dove x uso esclusivo di veicolo < 3500 ecc... è ded. 100% ai fini II.DD. e Iva.
 
Riferimento: Auto & fisco

Non ho Ratio per cui no so cosa dice, ma pure io mi ricordo che la nuova definizione di autocarro è valida ai fini sia iva che IIDD... abbagli a parte naturalmente
Ciao
 
Riferimento: Auto & fisco

Però sia l'art. 35 c. 11 del D.L. 223/2006 che il conseguente provvedimento del direttore dell'Ade del 06/12/2006 non risultano abrogati ed inoltre le norme della Fianziaria 2008 vanno a modificare solo il DPR 633/72 e non il TUIR.
E' così o c'è qualcosa che mi sfugge?
 
Riferimento: Auto & fisco

Però sia l'art. 35 c. 11 del D.L. 223/2006 che il conseguente provvedimento del direttore dell'Ade del 06/12/2006 non risultano abrogati ed inoltre le norme della Fianziaria 2008 vanno a modificare solo il DPR 633/72 e non il TUIR.
E' così o c'è qualcosa che mi sfugge?

anche io la sapevo così infatti ...
la finanziaria 2008 modifica solo l'iva, e non tocca le dirette ...

per ratio: vedo di ritrovarlo (quello che citi tu, fra), ma ora che ricordo era su ratio informazione quotidiana che avevo letto qualcosa in merito ed a cui mi riferivo sopra (vedo di ritrovare anche quello) ...

per anna: ciao te, è sempre un piacere ... ;-)))
 
Riferimento: Auto & fisco

Ho cercato fino ad ora e non ho trovato nulla che avvalori la mia tesi... quindi, pensandoci bene, ritengo che la rivista in questione intenda sottindendere al calcolo del test dei finti autocarri... cioè, dice che i veicoli < 3500 ecc. e usati esclusivamente blablabla, sono ded.al 100% (ma forse è sottinteso immatricolati autocarri e rientranti nel calcolo suddetto).

Forse è così?
 
Riferimento: Auto & fisco

Leggo un questito tratto da questo stesso sito:
Quali sono le caratteristiche che i veicoli devono possedere per essere considerati autocarri?
La Finanziaria 2008 ha abolito il rinvio al Codice della Strada per la distinzione tra autoveicoli e autocarri.
E' stata riscritta completamente la lett. C dell’art. 19 bis1 e dato a tutti i veicoli un unico nome “VEICOLI STRADALI A MOTORE”. Abolito quindi completamente il rinvio alle lett. a) e c) dell’art. 54 del Codice della Strada.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La modifica ha effetto dal 28 giugno 2007. Fino a tale data resta in vigore per la definizione degli autocarri il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha individuato le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula: Pt (KW) > 180 Mc -T(t) .

Faq del 15/01/2008

Chissà se in gruppo riusciamo a chierirci le idee...
Ciao
 
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Leggo un questito tratto da questo stesso sito:
Quali sono le caratteristiche che i veicoli devono possedere per essere considerati autocarri?
La Finanziaria 2008 ha abolito il rinvio al Codice della Strada per la distinzione tra autoveicoli e autocarri.
E' stata riscritta completamente la lett. C dell’art. 19 bis1 e dato a tutti i veicoli un unico nome “VEICOLI STRADALI A MOTORE”. Abolito quindi completamente il rinvio alle lett. a) e c) dell’art. 54 del Codice della Strada.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La modifica ha effetto dal 28 giugno 2007. Fino a tale data resta in vigore per la definizione degli autocarri il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha individuato le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula: Pt (KW) > 180 Mc -T(t) .

Faq del 15/01/2008

Chissà se in gruppo riusciamo a chierirci le idee...
Ciao


io ho ritrovato l'informativa ratio quotidiana, ed è come mi ricordavo ...
si dice e si ripete quanto poi del resto è stato appena postato da karl ...
la finanziaria 2008 introduce le modifiche AI FINI IVA ...
quindi per quanto ne deduco, il tuir non è stato tocato dalla modifica, e pertanto a mio (modesto) parere valgono ancora le regole prevedenti ai fini delle dirette ...
anche sopra viene deto così: "E' stata riscritta completamente la lett. C dell’art. 19 bis1 e dato a tutti i veicoli un unico nome “VEICOLI STRADALI A MOTORE” ........ si parla di iva, non di dirette (ma è una mia personale interpretazione ... non è detto che abbia preso un abbaglio).
ciao ... vedo cmq di approfondire ulteriormente.
buon lavoro.
 
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