Riferimento: assegno separazione
L'art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR prevede che sono "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ... gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44".
Nel caso di specie, l'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR sancisce che "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente ... gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, l'importo rilevante ai fini reddituali è pari a Euro 500 per 12 mensilità.