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Assegni familiari

aziendapm

Utente
Buongiorno forum,
nel caso di richiesta assegni familiari di codesto nucleo: richiedente+coniuge+2 figli. I figli pero' sono residenti da un'altra parte (solo per via del medico di famiglia) ma vivono con il richiedente.
Per poter dare gli assegni familiari secondo me devo farmi fare due stati di famiglia, uno dove ci sono il richiedente e il proprio coniuge e un'altro dove si vedono i figli, e poi posso dare gli assegni normalmente.
E' giusto come ho capito?
Attendo una illuminazione e grazie
Aziendapm
 

domenico

Utente
Riferimento: Assegni familiari

Salve aziendapm, , i presupposti per ottenere gli assegni familiari sono: la composizione del nucleo familiare; il rispetto del limite del reddito.
La composizione del nucleo familiare è dimostrata dallo Stato di famiglia.
Pertanto, nulla rileva la diversa residenza anagrafica del richiedente quali che siano i motivi.
saluti domenico
 

aziendapm

Utente
Riferimento: Assegni familiari

E se dallo stato di famiglia risultano in due stati di famiglia diversi i genitori dai figli sempre per i motivi di medico sora indicati? Se allego entrambi gli stati di famiglia la madre puo' prendere gli assegni familiari?
Aziendapm
 

domenico

Utente
Riferimento: Assegni familiari

Per quanto di domanda, si fa osservare che con Circolare nr.11 del 23-07-1996, il Ministero dell'Interno ha evidenziato che la certificazione dello stato di famiglia hanno scopi puramente anagrafici e non anche di attestazione della composizione del nucleo familiare, che, potrà differire dalla famiglia anagrafica.
Per comodità di lettura, si riporta l'elemento per quanto di interesse:

Per quanto riguarda, infine, la corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare", nel ricordare che il nucleo familiare è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica e non può formare oggetto di certificazione da parte dell'anagrafe, come di recente ribadito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994, si ricorda che la composizione dello stesso dovrà essere comprovata con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 
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