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ART. 6 FINANZIARIA 2002

S

SABRINA

Ospite
<HTML>Dal tenore dell'art. 6 della finanziaria 2002, sembra che non sia più necessario ricorrere all'assemblea straordinaria per ridefinire l'importo del capitale sociale in euro per le srl di vecchia costituzione (ante 01/01/2002), nel caso in cui dalla procedura semplificata adottata derivi un capitale sociale arrotondato ai centesimi di euro, come anche le singole quote (a volte pari anche a 0,52 euro). In pratica:la riformulazione dell'art. 2474 così come modificato dal D.Lgs 213/1998 e dall'art. 6 in oggetto, è obbligatorio solo per le società costituite dopo il 01/01/2002?Scusate se sono stato lungo, ma è la prima volta che sono in un forum e vorrei spiegarmi bene....e, magari, ricevere risposte complete e convincenti. Grazie in anticipo a chi volesse rispondermi.</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>L'interpretazione all'art. 2474 codice civile é che l'obbligo di esprimere il capitale sociale delle SRL in unità di Euro, sia applicabile solo alle SRL costituite dall'1/1/2002; pertanto, le società che hanno ridenominato il capitale sociale in Euro, con la procedura semplificata, e per effetto di tale procedura hanno il capitale sociale espresso con centesimi di euro, non hanno alcun obbligo di procedere alla modifica con assemblea straordinaria.
(posizione ormai pacifica confermata oltre che dal dettato legislativo anche dalle posizioni dei vari Conservatori del Registro Imprese)</HTML>
 
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