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ART.13 L.388/200- AGEVOLAZIONI FISCALI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

S

Sabrina

Ospite
<HTML>Un mio cliente ha dimenticato di fare l'opzione in sede di inizio attività (aprile 2003), è un professionista......
Con una variazione dati nn è possibile comunicarla, anche fosse tardivamente......
Si attacca e tira...oppure avete un'idea di come risolvere il problema?

Grazie</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>falla nella prima dichiarazione iva, vale cmq il comportamento concludente</HTML>
 
S

Sabrina

Ospite
<HTML>Certo alberto....ma prevedi ci saranno sanzioni? E poi....ha clienti che gli hanno versato la ra, anche se in fattura nn era esposta, in quanto nn ha adempiuto nemmeno all'obbligo della comunicazione di esenzione della ra da consegnare ai sostituti di imposta.

Faccio l'opzione nella D.I. del 2004, in unico gli espongo un credito di imposta per le ra versate e per le quali avrò regolari certificazione e gli faccio versare il 10% del reddito con codice 4025. Pensi che possa andare?

Grazie e un bacio!</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>Sabrina, forse questo fa al caso tuo:

"Art. 11 L. 27.07.2000, n. 212
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388
Art. 35 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388
L. 27.07.2000, n. 212
Art. 7 D. Lgs. 26.01.2001, n. 32
Art. 1, c. 2 D.M. 26.04.2001, n. 209
Art. 11, cc. 2 e 3 L. 27.07.2000, n. 212
C.M. 18.05.2000, n. 99
Art. 13, c. 2 L. 23.12.2000, n. 388
Provv. Ag. Entrate 14.03.2001
Art. 35 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Art. 1 D.P.R. 10.11.1997, n. 442
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388
Art. 11, c. 1, lett. a) D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
Art. 6, c. 5-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388.
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
OGGETTO
SINTESI La contribuente istante chiede chiarimenti in ordine agli adempimenti a carico dei soggetti ammessi a fruire del regime fiscale per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
In particolare, chiede di conoscere quali siano le conseguenze nel
caso di tardiva comunicazione dell’opzione per il regime agevolato.
L’istante ha iniziato la propria attività nel febbraio del 2001 ed ha
presentato all’Ufficio delle Entrate competente, in data 21.02.2001,
la richiesta di attribuzione della partita IVA.
In tale occasione, non essendo ancora disponibili i modelli per
comunicare la scelta del regime agevolato, non ha manifestato alcuna opzione.
La comunicazione è stata presentata solamente in data
30.11.2001, quando erano oramai decorsi sia il termine di 30 giorni
dalla data di inizio attività, sia il più ampio termine di 60 giorni
dalla data di approvazione del provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate, previsto per dare modo ai contribuenti, che avessero scelto
il regime prima del 22.03.2001, di manifestare la propria volontà.
In ogni caso l’istante, fino dall’inizio dell’attività, ha assunto il
comportamento fiscale previsto dalla norma agevolativa, ritenendosi, quindi, esonerata da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e Irap, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. La stessa, altresì, ha comunicato ai propri committenti di aver optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato, chiedendo, quindi, che i propri compensi non fossero assoggettati a ritenuta d’acconto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene di poter fruire del regime fiscale agevolato nono-stante la comunicazione tardiva della propria scelta, per i motivi di
seguito illustrati.
Dal punto di vista sostanziale ricorrono tutti i requisiti, soggettivi
ed oggettivi, richiesti dalla normativa, ossia:
.. il soggetto è una persona fisica che inizia un’attività professio-nale;
.. il soggetto non ha mai esercitato nei 3 anni precedenti, neppure
in forma associata o familiare, un’attività artistica, professionale o
d’impresa;
.. l’attività non costituisce mera prosecuzione di un’altra attività
svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o
autonomo;
.. i compensi attesi non sono superiori a e 30.987,41 (Lit. 60
milioni).
Dal punto di vista applicativo, si rileva come l’unica causa di
decadenza sia il superamento dei limiti dei compensi previsti dalla
norma.
L’istante sostiene, infine, l’inapplicabilità di qualsiasi sanzione alla
luce delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente,
nonché nel corrispondente provvedimento attuativo, secondo cui
nessuna sanzione può essere irrogata per violazioni che non arre-cano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non inci-dono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo (violazioni cosiddette formali).

- Parere agenzia entrate:

L’interpello, così come formulato dalla contribuente istante, deve
considerarsi inammissibile mancando il requisito normativo, ossia
il carattere preventivo dell’istanza rispetto al comportamento o
all’attuazione della norma oggetto di interpello.
Nella fattispecie prospettata l’istante, invece, ha già posto in es-sere il comportamento fiscalmente rilevante. Ciò nondimeno, si
reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata,
rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli
effetti tipici dell’interpello, ma rientra nell’attività di consulenza
giuridica.
Si osserva quindi, in primo luogo, che la normativa non contiene
un’espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei
termini di comunicazione, cosicché né il termine di 30 giorni dal-l’inizio dell’attività , né quello di 60 giorni dall’entrata in vigore
del citato provvedimento possono considerarsi termini perentori.
Nel caso di specie, si ritiene invece applicabile il principio generale,
secondo cui l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione
dell’imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti
concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle
scritture contabili.
Lo stesso provvedimento citato, individuando l’oggetto della comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato nella “scelta operata”, identifica quest’ultima con il concreto comportamento posto in essere dal contribuente, cosicché, come è precisato successivamente, è la “scelta operata” - e non la comunicazione - che vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un periodo d’imposta.
Si ritiene, quindi, che la tardiva comunicazione non solo non
determini nella fattispecie la decadenza dal regime agevolato,
ma sia uno degli elementi di fatto in cui si è sostanziato il
comportamento significativo della reale volontà del contribuente.
Una diversa interpretazione, che prevedesse, in questo caso, la
decadenza dalla fruizione del regime agevolato per tardività della
relativa comunicazione, sarebbe peraltro contraria alla ratio della
norma, volta ad incentivare le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo.
Per ciò che riguarda l’aspetto sanzionatorio, la tardiva comunica-zione potrebbe inquadrarsi tra le violazioni sanzionate 15 , da e 258
(Lit. 500.000) a e 2.065 (Lit. 4.000.000), per le omesse, inesatte
o incomplete comunicazioni prescritte dalle leggi tributarie. Nel
caso prospettato, tuttavia, la tardiva presentazione della comunicazione può rientrare tra le cause di non punibilità previste dalla legge, sempre che tale violazione non sia stata di ostacolo all’esercizio delle azioni di controllo.
PARERE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
R.M. 12.06.2002, n. 185/E

per le mancate comunicazioni di esonero da ritenuta, magari falle ora con data vecchia....

il cliente ha percepito il compenso al lordo di ritenuta? se si, sarà chi ha pagato ad esporre nel suo 770 il credito per maggior versamento ritenute.

spero di esserti stato utile, ciao...</HTML>
 
S

Sabrina

Ospite
<HTML>Ed io che pensavo che fossi andato a pranzo!!!!!

Sei stato grande, non utile!

No, il compenso percepito è al netto della ra.
Comunque ripongo la mia fiducia nei comportamenti concludenti.....

Grazie ancora......quasi quasi vengo a lavorare cn te!!!!


Baci e mille grazie ancora.</HTML>
 
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