Riferimento: Apertura attività commerciale
Il REC è stato abolito (modifiche BERSANI).
Il titolo per poter esercitare il commercio di prodotti alimentari (ed inquesto rientrano anche le bevande alcooliche) è il possesso di un requisito abilitante per come previsto dal Dlgs 114/98 che può essere dimostrato per come di seguito:
1) Precedente iscrizione al REC per categoria merceologica similare.
2) Frequenza con esito positivo di corso professionale per il settore del commercio alimentare regolarmente riconosciuto dalla Regione ove il corso ha avuto luogo (c.d . corsi di formazione - possono essere ffettuati presso le associazioni di categoria o istituti autorizzati)
3) Dimostrazione di aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari con regolare iscrizione presso il Registro Ditte (oggi Registro Imprese)
4) Di aver prestato la propria opera presso attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio quale dipendente qualificato o collaboratore familiare se regolarmente iscritti all'INPS.
In più:
AUTORIZZAZIONI IGIENICO - SANITARIE ALIMENTI E BEVANDE
L'esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato al rilascio dell' autorizzazione sanitaria, previo accertamento dei requisiti igienico- sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
Anche il trasporto di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria comunale, nei seguenti casi:
* cisterne e altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
* veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati;
* veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e /o congelate, prodotti della pesca freschi e/o congelati.
Norme di riferimento:
L.283/62 -DPR 327/80- D.Lgs.155/97 - Regolamento Comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
Non vi sono altri ostacoli all'esercizio all'ingrosso di prodotti alimentari.