Riferimento: annullamento cartella post sentenza favorevole
Se non è stato effettuato alcun pagamento riconducibile all'avviso di accertamento ricevuto non potrai chiedere alcun rimborso se prima non si forma il giudicato.
Attenzione al fatto che l'esecutività dell'art. 68 è limitata agli esborsi che il contribuente ha effettuato in esecuzione del provvedimento impositivo impugnato ma non si estende, invece, ai rimborsi di imposte legittimamente pagate subordinati all'esito dell'accertamento oggetto del giudizio.Mi trovo in una condizione simile a quella di albypinnacle.
La CTP ha accolto il mio ricorso su un avviso di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune per l'anno 2004
L'U.T. ha fatto ricorso in CTR.
Ho chiesto il rimborso in base all'art. 68, DLgs 546/1992, ma, il responsabile del procedimento ha risposto che non provvederà al rimborso in quanto la sentenza non è passata in giudicato.
Nel frattempo mi ha mandato un nuovo avviso di accertamento, sempre per lo stesso fabbricato, per l'anno 2005 (al quale ho fatto, di nuovo, ricorso alla CTP).
Adesso che cosa posso fare?
Secondo Voi potrebbe essermi utile fare un'interpello per "costringere" l'ufficio a motivare meglio il diniego?
Devo per forza fare un nuovo ricorso in CTP o posso rivolgermi al Giudice di Pace?
Farei bene a rivolgermi ad un legale?
Grazie per l'attenzione.
p.s.
Help!
siamo messi veramente male: da quando sono stati introdotti incentivi al personale dell'U.T. siamo diventati tutti evasori (considerato il numero di abitanti, ogni cittadino, anche neonato, ha avuto almeno due avvisi di accertamento!!).
Il risultato è che chi riceve avvisi per modiche cifre è costretto a pagare per non imbarcarsi in contenziosi che l'U.T. minaccia di portare fino in Cassazione, gli altri o pagano o già sanno che dovranno sopportare spese ed arrabbiature per molti anni.
E gli amministratori alzano le spalle e stanno a guardare.......Il paradosso è che nel regolamento Comunale c'è un esplicito riferimento alla 212/2000 !!
Come ne possiamo uscire?
Se non è stato effettuato alcun pagamento riconducibile all'avviso di accertamento ricevuto non potrai chiedere alcun rimborso se prima non si forma il giudicato.