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Ammortamento Software

S

Sandro

Ospite
<HTML>Un'impresa in contabilità ordinaria ha acquistato un software gestionale per un valore di Euro 1.500 + I.V.A.
Essendo un bene immateriale, siamo obbligati a registrare tale software (al pari dei beni materiali) sul registro dei beni ammortizzabili?
Grazie a chiunque voglia rispondere.</HTML>
 
M

michele

Ospite
<HTML>Ritengo di no. L'art. 16 del Dpr 600/73 parla di "...immobili e beni iscritti in pubblici registri...".
Noi siamo una SpA e su quel registro indichiamo solo i beni materiali.</HTML>
 
D

dott. stefano malaguti

Ospite
<HTML>Si, bisogna registrarlo sul libro cespiti, anche se le recenti disposizioni circa la semplificazione delle scritture contabili consentono di annotare i beni sul libro inventari per le imprese in contabilità ordinaria e sul libro acquisti tenuto ai fini iva per le imprese in cont. semplificata.
Quanto alla risposta del sig. Michele, non sono completamente d'accordo poichè l'art 16 del DPR 600/73 non esclude la registrazione dei beni immateriali e non è affatto vero che bisogna registrare solo beni registrati, (allora l'arredamento, e beni strumentali non li registriamo??) a scanso di equivoci riporto il testo dell'art. 16 DPR 600/73 e le semplificazioni:


Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo
comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per
ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il
costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di
ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel
periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal
processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere
distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle
risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del
secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 [vedasi ora art. 67 ("Ammortamento dei beni
materiali"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], il minor ammontare
deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione
di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente
deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono
iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.

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Note:

(1) Vedasi:
- l'art. 2 ("Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e
figlia"), comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, "Regolamento recante
norme per la semplificazione delle scritture contabili", secondo cui,
invece che nel registro dei beni ammortizzabili, le annotazioni
previste dal presente articolo possono essere eseguite:
- nel libro degli inventari, di cui al precedente art. 15 di questo
decreto, dalle imprese in contabilità ordinaria;
- nel registro degli acquisti, tenuto ai fini dell'Iva, dalle imprese
in contabilità semplificata;
- gli artt. 12 ("Semplificazione in materia di tenuta di registri
contabili") e 13 ("Semplificazioni in materia di registrazione dei beni
ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata"),
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, circa la facoltà di non tenere il
registro dei beni ammortizzabili concessa ai soggetti di cui agli
artt. 13, comma 1, e 18 del presente decreto.</HTML>
 
M

michele

Ospite
<HTML>Chiedo scusa a Sandro!
Evidentemente abbiamo sempre sbagliato...</HTML>
 
P

pennello

Ospite
<HTML>scusate ma l'ammortamento va fatto esclusivamente se supera il valore di 1500000?
grazie</HTML>
 
E

Eli

Ospite
<HTML>Il software (escluso il sistema operativo che entra a far parte del valore del P.C.) prevede l' ammortamento annuale pari ad 1/3 del valore qualunque esso sia.
Ciao
Eli</HTML>
 
D

dott.nocerino luigi

Ospite
<HTML>non esiste più obbligo del registro beni ammortizzabili</HTML>
 
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