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Alcol e tossicodip.ademp.imprese!

Gio.

Utente
Il D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. TU sicurezza) prevede che le visite del medico competente comprendano anche la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi previsti.
Questo obbligo è già in vigore dal 15 maggio u.s. e non rientra nella parte di decreto oggetto di proroga, ora fissata al 31 dicembre p.v., relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
Divieto di assunzione alcolici
Si segnala a tale proposito che la Conferenza Stato Regioni nel marzo 2006 aveva approvato l'elenco delle attività lavorative che comportano il divieto di assunzione di alcolici da parte dei lavoratori.
L'intesa dà attuazione all'art. 15 della Legge n. 125/2001 che prevede che "nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione
amministrativa.
Il medico competente, nell'ambito del protocollo sanitario e secondo il programma di sorveglianza sanitaria, può predisporre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro; gli accertamenti possono essere svolti anche dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL.
Tra i lavoratori che rientrano negli obblighi si segnala in particolare:
lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
operatori con mansioni inerenti varie attività di trasporto;
Controlli su consumo di stupefacenti (accordo sulle modalità dei test)
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa che definisce le modalità dei test per i controlli sul consumo di sostanze stupefacenti rivolti ai lavoratori individuati dall'Accordo del 30 ottobre 2007.
L'Intesa dà indicazioni di dettaglio sia sugli screening che devono essere svolti dal medico competente, sia sui test clinici effettuati
dal Servizio Tossicodipendenze delle ASL (SERT).

Mancano indicazioni precise sulle modalità di accertamento interno nella fase di screening, sulla gestione del lavoratore "sospeso" dall'attività lavorativa, sui prelievi dei campioni, sulla garanzia della riservatezza dei dati raccolti e sui costi per gli accertamenti effettuati dai SERT ed altri Enti.
L'allegato I al provvedimento comprende varie mansioni che rientrano nel campo di applicazione, in particolare:
impiego di gas tossici;
operatori con mansioni inerenti varie attività di trasporto;
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
confezionamento, detenzionem trasporto e vendita di esplosivi.

Una buona giornata.-
 

saura

Utente
Riferimento: Alcol e tossicodip.ademp.imprese!

Ma se il mio capo si droga....io, sono un tossico-dipendente?:d
 
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