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AIUTO: INTERPRETAZIONE PER UN’INDENITA’ DI MANCATO PREAVVISO IN PERIOSO DI PROVA

A

Antonio

Ospite
Vorrei sapere se qualcuno riesce ad aiutarmi in una vicenda piuttosto intricata più che altro per i risvolti interpretativi.

Mia moglie è stata assunta come infermiera nella prima decade di giugno c.a. presso un'ospedale geriatrico, dopo tre giorni, constatando che le mansioni non corrispondevano a quanto pattuito, ha deciso di dimettersi concordando con l’amministrazione la sua volontà a recedere; in quel preciso momento l’amministrazione ha dato il suo benestare senza chiedere o rivendicare nulla.

Dopo circa un mese, ovvero a metà luglio c.a. ci arriva una raccomandata dell’amministrazione dell’ospedale che reclama il pagamento di un’indennità di mancato preavviso calcolata sottraendo alla retribuzione di un mese + 1/12 di tredicesima i circa 200 euro per i tre giorni lavorati.

Molto seccati, siamo andati a discutere la questione con la responsabile dell’amministrazione la quale ci ha detto che il periodo di prova nel CCNL Regioni – Enti locali prevede un periodo di preavviso durante il periodo di prova.
Premetto che tale clausola non era chiaramente scritta nel contratto individuale firmato da mia moglie, o per meglio dire nell’articolo n°3 del suddetto contratto é scritto soltanto che il periodo di prova é di sei mesi e che si applicano le norme previste all’art. 14 bis del CCNL di cui allego l’estratto:

ART. 14 bis
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le qualifiche fino alla quarta;
- 6 mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del D.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6.7.1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Adesso, credo che l’amministrazione dell’ospedale si appelli a quanto scritto nel punto n°5 di quest’articolo ma le mie domande sono:

1) se mia moglie ha concordato le sue dimissioni consensualmente cioè non avvertendola che doveva continuare a prestare servizio per completare questo periodo di preavviso è lecito reclamare a distanza di tempo un’indennità di mancato preavviso?
2) L’articolo n°14 bis. del CCNL non dice nulla di come deve essere calcolata quest’indennità di preavviso, l’amministrazione dell’ospedale reclama la retribuzione di un‘intero mese + 1/12 di tredicesima, imputando nel calcolo l’IRPEF + i vari contributi e mandando in negativo la busta paga ed il CUD, ma, chi ci può confermare che questo calcolo è corretto?
3) Mia moglie si è dimessa in definitiva a causa del datore di lavoro che gli ha addossato mansioni da caposala che lei non era in grado di assolvere, questa motivazione non è per legge una giusta causa visto che lei ha inteso tutelarsi?

Inutile dire che ci sentiamo ingannati da questo comportamento che giudichiamo scorretto e poco trasparente, ma secondo voi chi ha ragione?
 
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