vedi immagine e abbina le seguenti detrazioni
Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere
conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022, previste dalla norma in
commento:
a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); ai fini della
determinazione di tale detrazione si richiamano i chiarimenti forniti nel paragrafo
1.4;
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
considerato che il comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che la «detrazione spettante ai sensi del comma 1» è aumentata di
un importo a titolo di correttivo se il reddito complessivo è superiore a 25.000
euro ma non a 35.000 euro, si ritiene che, ai fini della determinazione di tale
detrazione, si debba tenere conto anche del predetto correttivo;
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31
dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31
dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c),
del TUIR);
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e
rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato
dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese
sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data22
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