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Aiuto calcolo Trattamento Integrativo 2022

Yvan.S

Utente
semplificando molto fino a 15000 spetta per intero...sopra i 15000 la somma delle detrazioni devono essere superiori all'imposta, la differenza nei limiti sempre dei 1200 euro determina l'importo spettante. Alcune detrazioni vedi ad esempio quelle da ristrutturazioni incidono se sostenute fino al 31/12/2021
Infatti avevo capito che la somma delle detrazioni devono superare l'imposta lorda e nei precedenti commenti ho scritto come lo avevo calcolati e volevo sapere se l'avessi fatto correttamente
 

catia71

Utente
Infatti avevo capito che la somma delle detrazioni devono superare l'imposta lorda e nei precedenti commenti ho scritto come lo avevo calcolati e volevo sapere se l'avessi fatto correttamente
è infatti così le detrazioni devono superare l'imposta se il reddito supera i 15000, ma è evidente che le tue detrazioni rigo 48 (ok) sono inferiori alla tua imposta rigo 16 (ok).
 

Alfredo1

Utente
vedi immagine e abbina le seguenti detrazioni

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere
conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022, previste dalla norma in
commento:
a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); ai fini della
determinazione di tale detrazione si richiamano i chiarimenti forniti nel paragrafo
1.4;

b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
considerato che il comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che la «detrazione spettante ai sensi del comma 1» è aumentata di
un importo a titolo di correttivo se il reddito complessivo è superiore a 25.000
euro ma non a 35.000 euro, si ritiene che, ai fini della determinazione di tale
detrazione, si debba tenere conto anche del predetto correttivo;
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31
dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);

d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31
dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c),
del TUIR);

f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e
rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato
dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese
sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data22

.
 

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