Alla mia domanda: "un contribuente nel 2005 acquista un immobile usufruendo dei benefici 1 casa; nel 2008 vende il medesimo immobile. Entro l'anno (nel 2009) ne acquista un altro usufruendo sempre dei benefici 1 casa. Tuttavia nel 2° acquisto non trasferisce la residenza nei 18 mesi perdendo l'agevolazione. L'agenzia delle entrate rettificherà l'imposta di registro e ipocatastali sull'acquisto originario del 2005 o sul riacquisto del 2009?"
L'agenzia delle entrate ha risposto così:
"Gentile contribuente, l'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La circolare n. 38 del 2005 al par. 5.3 ha specificato : "... l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima". Ne consegue, quindi, che nel caso in cui si verifichi una delle menzionate ipotesi di decadenza dal regime di favore, l'acquirente deve corrispondere un importo pari alla differenza tra l'iva calcolata con l'aliquota applicabile in assenza di agevolazione e quella agevolata; inoltre, egli e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa stabilita nella misura del 30 per cento di detto importo. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui e' stato registrato l'atto, accertata la decadenza dal regime di favore, provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, al recupero delle somme dovute."
in pratica non ha risposto alla mia domanda!!