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agevolazione iva

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donald

Ospite
<HTML>vorrei quali adempimenti formali si deve fare per poter usufruire dell'aliquota iva agevolata al 10% sulla ristrutturazione? da quanto ho capito non è necessario nulla... è corretto? mi basta richiederlo alla ditta che mi fa i lavori? grazie</HTML>
 
M

mc edil

Ospite
<HTML>L'articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003) dispone la proroga al 30 settembre 2003 della disposizione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 488 del 1999, concernente l'applicazione temporanea dell'Iva con l'aliquota del 10 per cento, in luogo di quella ordinaria del 20 per cento, alle prestazioni di assistenza domiciliare dei soggetti svantaggiati e a quelle di manutenzione degli edifici abitativi. Di seguito esamineremo le regole per l'applicazione dell'agevolazione nel settore edilizio.

Interventi agevolati
Grazie alla suddetta proroga, sarà quindi possibile fatturare con Iva 10 al cento, fino al 30 settembre 2003, le prestazioni di servizi aventi a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457 del 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto, l'agevolazione riguarda gli interventi di cui alle lettere a) e b) citate, ossia le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; questo perché in relazione agli altri interventi menzionati, la legge prevede in via stabile (e con maggiore ampiezza oggettiva) l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento.

Interventi di manutenzione ordinaria
Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Alcuni esempi:
- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)
- rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni
- riparazione recinzioni
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Interventi di manutenzione straordinaria
Sono le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Alcuni esempi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso
- realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie
- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali
- interventi finalizzati al risparmio energetico.

Occorre precisare che gli interventi suddetti possono essere fatturati al 10 per cento solo se effettuati su edifici "a prevalente destinazione abitativa privata".
Secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, con tale espressione si intendono:
- le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall'utilizzo di fatto
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati
- gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi
- le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata. Vi è prevalente destinazione abitativa se la superficie totale dei piani fuori terra del fabbricato è destinata per oltre il 50 per cento a uso abitativo privato
- le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) delle unità abitative, anche se situate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L'agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni di singole unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, eccetera), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.

Operazioni agevolate
Coerentemente con gli scopi perseguiti dalla normativa comunitaria, diretti a incentivare fiscalmente le prestazioni ad alta intensità di lavoro, la legge riserva l'applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi, per cui ne sono escluse, in via di principio, le operazioni che consistono in cessioni di beni.
Una certa apertura ha mostrato, sul punto, la circolare del dipartimento delle Entrate n. 71 del 2000, permettendo la fatturazione con l'aliquota agevolata quando l'intervento di recupero si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, indipendentemente dall'incidenza della mano d'opera rispetto al valore del bene.
Tornando alle prestazioni di servizi, è opportuno precisare che non sono agevolabili quelle di natura professionale (perizie, progetti, eccetera).

Impiego di "beni significativi"
Normalmente l'esecuzione di una prestazione di servizi comporta anche l'impiego, in maggiore o minore misura, di beni che, non formando oggetto di distinta cessione, ma concorrendo alla realizzazione dell'opera nel suo complesso, non assumono autonoma rilevanza e sono, pertanto, fatturati unitariamente, con applicazione dell'Iva del 10 per cento sull'intero corrispettivo.

Un'eccezione a questo principio è prevista per l'ipotesi in cui, nella realizzazione dell'intervento, vengano impiegati determinati beni di particolare valore.
Si tratta dei seguenti beni, tassativamente individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.

Il valore dei suddetti beni può essere fatturato con l'aliquota del 10 per cento nei limiti del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, diminuito del valore dei beni stessi.
Questo meccanismo comporta che, di fatto, se il valore del bene significativo non supera il 50 per cento del valore complessivo dell'intervento, questo è interamente agevolato. Vediamo due esempi.

Primo caso
Rifacimento dell'impianto termico dell'abitazione, per un costo complessivo di 15.000 euro, così distinto:
a) caldaia: 4.000 euro
b) elementi radianti: 6.000 euro
c) altro materiale (tubi, raccordi, eccetera): 500 euro
d) manodopera: 4.500 euro.
Il valore della caldaia (a), bene significativo, è agevolabile nella misura in cui trova capienza nel residuo valore dell'intervento (b + c + d). In questo caso, essendo il primo (4.000 euro) ampiamente inferiore al secondo (11.000 euro), l'intero corrispettivo di 15.000 euro può essere fatturato al 10 per cento.

Secondo caso
Rifacimento del bagno dell'abitazione, per un costo complessivo di 8.000 euro, di cui:
a) sanitari: 4.000
b) rubinetteria: 1.000
c) altro materiale: 200
d) manodopera: 2.800.
Il valore dei sanitari e della rubinetteria (a + b), beni significativi, di complessivi 5.000 euro, è agevolabile fino a concorrenza del residuo valore dell'intervento (c + d), ossia di 3.000, mentre non lo è l'eccedenza di 2.000 euro. Pertanto l'aliquota ridotta del 10 per cento potrà essere applicata su complessivi 6.000 euro, mentre i restanti 2.000 euro saranno assoggettati all'aliquota ordinaria.

In entrambi i casi, l'impresa dovrà specificare nella fattura il valore dei beni significativi.
Per determinare questo valore, capace di incidere, evidentemente, sull'entità dell'agevolazione, si deve fare riferimento all'articolo 13 del Dpr n. 633 del 1972, secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Le parti non hanno, quindi, vincoli a questo riguardo, anche se risulterebbe certamente poco credibile la quantificazione dei beni significativi a un valore inferiore al costo sostenuto dall'impresa.

Adempimenti tributari
Diversamente che per la detrazione Irpef del 36 per cento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento, non sono previsti adempimenti particolari, né per il committente né per l'esecutore del servizio.
Quest'ultimo dovrà semplicemente richiamare nella fattura emessa la norma agevolativa che dà diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta, fornendo inoltre le specificazioni necessarie nel caso di impiego di beni significativi.</HTML>
 
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