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Affitto d'Azienda, come recedere?

73al73

Utente
Salve a tutti e grazie per l'attenzione.
Vorrei porvi un caso in cui chi ha preso in affitto l'azienda vorrebbe recedere prima del termine stabilito (2012). Considerate che ha dato anche una caparra.

Mi è stato riferito che si potrebbe cedere il contratto di affitto d'azienda e chi ha affittato l'azienda non potrebbe opporsi. Questa mi sembra un'ipotesi fuori dalla realtà ma ve la riporto comunque.

Le parti salienti del contratto sono le seguenti:

  1. il contratto di affitto di azienda .... avrà decorrenza dal 1° ottobre 2008 e termine sino al 30 settembre 2012; non saranno previste clausole di rinnovo automatico. E’ consentita alla ditta individuale XY la facoltà di recedere dal contratto di affitto di azienda, mediante lettera raccomandata da far pervenire con termine di preavviso di almeno quattro mesi.

  • Viene costituito inoltre, all’atto della firma del presente contratto, a garanzia delle obbligazioni della ditta XY individuale connesse al pagamento dei canoni di affitto, un deposito cauzionale di mesi 4 di € 22.000 (ventiduemila), che verrà custodito .... e restituito al termine del contratto di affitto di azienda con relativi interessi di legge

Grazie ancora e attendo fiducioso.
 

marica

Utente
Riferimento: Affitto d'Azienda, come recedere?

... E’ consentita alla ditta individuale XY la facoltà di recedere dal contratto di affitto di azienda, mediante lettera raccomandata da far pervenire con termine di preavviso di almeno quattro mesi.
la risposta è contenuta nella tua domanda. Per recedere dal contratto di affitto di azienda devi notificare all'affittante la tua volontà.
La cessione del contratto di affitto, invece, per essere valida deve essere accettata dall'affittante.
 

extension

Utente
Riferimento: Affitto d'Azienda, come recedere?

Queste sono 2 delle clausole della maggior parte dei contratti,attenzione a non confondere recesso con cessione:

Divieto di subaffitto - L'Affittuario non potrà subaffittare né cedere il contratto di affitto a terzi, se non con il consenso scritto del Locatore.

Risoluzione del contratto - L'Affittuario ha diritto di risolvere il contratto qualora i beni presi in affitto, successivamente alla stipulazione del contratto, siano assoggettati ad azioni esecutive per debiti riferiti a situazioni o eventi sorti precedentemente alla stipulazione predetta, salvo che il Locatore, tempestivamente avvertito, non saldi ogni debito entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Locatore ha diritto di risolvere il contratto qualora l'Affittuario non destini al servizio dell'azienda i mezzi necessari per la sua normale gestione, non osservi le regole della buona tecnica, muti la destinazione economica dell'azienda e/o ritardi il pagamento di quanto pattuito di 15 giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza.
Il Locatore dovrà provvedere a comunicare l'alienazione all'affittuario tramite lettera raccomandata con A.R.; l'Affittuario avrà diritto a rimanere nella detenzione dei beni per un anno dalla data di ricezione della comunicazione.
La violazione delle suddette clausole costituisce causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ.

Ciao.

extension ;)
 
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