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ACCONTI 30/11/04

Re: x turi

…giusto una precisazione dopodiché non vorrei tornare più sull’argomento: relativamente alla questione autofattura tu scrivi: “La detta operazione non costituisce cessione ex art. 2, punto 5) decreto iva; pertanto, viene esclusa dalla fatturazione”. La mia puntualizzazione alla tua risposta riguardava la struttura dell’articolo da te menzionato e non il fatto che il termine esatto per indicare la disciplina iva fosse legge o decreto. Ti ho anche ribadito, in quella sede, che la norma che riguarda l’autoconsumo di beni è contenuta nell’art.2, comma 2, punto 5). Il mio intervento era un semplice chiarimento strutturale dello stesso articolo.
Ed ancora: “Se non sai come fare te l’insegno io: copia ed incolla…” e “Impara ad essere umile e ad apprendere da chi ne sa più di te…” ed hai anche il coraggio di parlarmi di umiltà…ma se l’arroganza è una tua peculiarità…
Ed infine : “la gente non ti dice il fatto tuo, così come non l’ha mai detto a nessuno quando scrive cose inesatte…” ma cosa vuol dire? Che lingua è??????? Vuoi un consiglio da chi ne sa meno di te???? Ritorna a scuola!!!!!!!!!!
Concludo altrimenti mi vedo costretto ad inviarti la mia parcella per il tempo perso stamattina…..
 
Vi racconto un anedotto sull'argomento:
Arriva avviso d'irregolarità per versamento carente. Chiamo il call center e faccio presente che era stato regolarmente ravveduto in data X con pagamento codice 8904 in data Y.
Mi rispondono che nn avendo versato "contestualmente" il ravvedimento nn aveva effetto; quindi giusto per favore potevano considerare l'8904 un acconto di sanzione!!!!!!
SIAMO FINITI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA..(ho vinto)
MORALE:
Avete ragione tutti, ma x evitare problemi versate CONTESTUALMENTE

CIAO ALBERTO!!!
 
Condivido la tesi in base alla quale “contestualmente” non significa nello stesso momento (peraltro è una tesi ormai acquisita e indiscussa da tempo).
Questa tesi è suportata anche dalla pura logica, infatti come ben sappiamo sono sanzionati sia l'omesso versamento del tributo che il ritardato versamento del tributo (art. 13 D.Lgs. 471/97). Se si fosse costretti a versare contestualmente il tributo con la sanzione allora si potrebbero ravvedere solo gli omessi versamenti perchè nel caso di ritardato versamento il versamento del tributo è già stato effettuato (anche se in ritardo) e pertanto non potrei pagare le sanzioni nello stesso momento del tributo.
E questo non ha senso soprattutto se si considera che quando si intende esperire il ravvedimento, il ritardato versamento e l'omesso versamento sono fattispecie sostanzialmente identiche perchè ovviamente in entrambi i casi si intende versare sia sanzioni che interessi che tributo solo che nel caso del ritardato versamento il tributo è già stato versato. Sostanzialmente che diferenza c'è tra il ritardato versamento e l'omesso versamento? Nella sostanza nessuno perchè un ritardato versamento ovviamente è anche omesso sino a quando non viene effettuato. Probabilmente è per questo che mentre la norma che individua la violazione sanzionata (art. 13 D.lgs 471/97) parla di ritardato e omesso versamento, la norma che consente il ravvedimento (art. 13 D.lgs 472/97) parla genericamente di mancato pagamento.
Ciao
 
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