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Accertamento induttivo

R

redon

Ospite
Nel caso di accertamento induttivo senza partecipazione della parte al procedimento tributario, non avendo ottemperato all'invito di esibire documentazione, quali sono i margini in sede giudiziale?
 
Di fatto sono gli stessi esistenti in precedenza in quanto, ai fini della bontà e validità dell'accertamento, in sede contenziosa, vale il convincimento del giudice.

L'accertamento induttivo deve comunque essere motivato e dotato di logicità.

Tuttavia il comma 4 dell'articolo 32 del Dpr 600/73 pone dei limiti, quali strumenti di prova, all'utilizzo dei documenti non esibiti o non trasmessi, a meno che la mancata esibizione fosse dovuta a causa a lui non imputabile (comma 5 dell'art 32)

ciao
 
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