Di fatto sono gli stessi esistenti in precedenza in quanto, ai fini della bontà e validità dell'accertamento, in sede contenziosa, vale il convincimento del giudice.
L'accertamento induttivo deve comunque essere motivato e dotato di logicità.
Tuttavia il comma 4 dell'articolo 32 del Dpr 600/73 pone dei limiti, quali strumenti di prova, all'utilizzo dei documenti non esibiti o non trasmessi, a meno che la mancata esibizione fosse dovuta a causa a lui non imputabile (comma 5 dell'art 32)
ciao