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Accertamento con adesione Irpef / Irap

Salve.
Nell'avviso di accertamento ADE contesta mancata presentazione della dichirazione Irap e maggiori guadagni.

Per la mancata dichirazione Irap il contribuente ritiene di non avere i requisiti che lo obbligavano a presentare dichiarazione Irap.

Per i maggiori guadagni non dichiarati si accetta contestazione ma si ritiene che gli importi siano da rivedere fornendo ovviamente gli opportuni elementi a supporto di questa testi.

Nell'accertamento con adesione si può chiedere l'annullamento totale della parte riguarda l'Irap o essendo un'adesione si deve per forza "aderire" anche sulla parte Irap?

Spero di essermi spiegato.
Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere al post.
 

luis2000

Utente
Leonida, l'accertamento con adesione ti dà la possibilità di illustrare le tue ragioni dettagliate inerenti la non assoggettabilità a IRAP e chiedere l'annullamento di quanto richiesto dall'ufficio. Per il resto puoi accettare. Ricorda che se non si dovesse raggiungere un accordo, potrai sempre presentare ricorso.
 

Rocco

Utente
Potrà presentare una memoria illustrando le ragioni per le quali l'ufficio debba riconsiderare la pretesa. Si avvierà un contraddittorio (si apre una finestra temporale di 90 gg. dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione) al termine del quale si potrà evitare il contenzioso addivenendo ad un accordo ovvero si andrà in contenzioso.
Saluti.
 
Potrà presentare una memoria illustrando le ragioni per le quali l'ufficio debba riconsiderare la pretesa. Si avvierà un contraddittorio (si apre una finestra temporale di 90 gg. dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione) al termine del quale si potrà evitare il contenzioso addivenendo ad un accordo ovvero si andrà in contenzioso.
Saluti.
Istanza presentata 10 dicembre. Contraddittorio avviato il 12 Gennaio. Entro quale giorno scadono i tempi per il ricorso?
 

luis2000

Utente
Leonida,
i termini per il ricorso sono indicati nell'avviso di accertamento AdE e decorrono dalla data di notifica (60 gg.).
Con l'istanza di accertamento con adesione si sospendono per 90 gg per permettere un accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo, riparte il termine dei 60 gg per il ricorso.
 
Leonida,
i termini per il ricorso sono indicati nell'avviso di accertamento AdE e decorrono dalla data di notifica (60 gg.).
Con l'istanza di accertamento con adesione si sospendono per 90 gg per permettere un accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo, riparte il termine dei 60 gg per il ricorso.
Quindi entro 90 giorni dall'istanza si deve chiudere contradditorio, se non si trova accordo ci sono ulteriori 60 giorni dalla scadenza dei 90 giorni di sospensione o da questi 60 giorni bisogna togliere i giorni trascorsi tra data di notifica accertamento e data di istanza di adesione? L'accertamento è stato notificato il 10 novembre, istanza presentata il 10 dicembre. Grazie ancora per la risposta.
 
Grazie.
Se Agenzia non dovesse recepire gli elementi (inconfutabili) forniti durante il contraddittorio si può tentare anche l'autotutela? A questo punto avrebbe senso? O pensare solo al ricorso che in ogni va predisposto ugualmente visto l'autotutela non sospende termini del ricorso.

Grazie.
 
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