Un'altra cosa:
all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del
comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese
di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;
Si applica solo per contestazioni sotto i 50.000? O la responsabilità del funzionario può essere rilevata anche per contestazioni sopra i 50.000?