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Accertamento con adesione Irpef / Irap

Rocco

Utente
Concordo con luis2000.
Aggiungo soltanto che in caso di pretesa di valore inferiore a 50.000 euro (nel computo del valore si considera solo la maggiore imposta accertata, escludendo sanzioni e interessi) nel momento in cui si notifica il ricorso all'AdE scatta la fase di reclamo-mediazione (anche questa della durata di 90 gg. decorrenti dalla notifica del ricorso) e qui potrebbe (il condizionale è d'obbligo) aprirsi uno spazio per l'utilizzo dell'autotutela da parte dell'ufficio.
Saluti.
 
Concordo con luis2000.
Aggiungo soltanto che in caso di pretesa di valore inferiore a 50.000 euro (nel computo del valore si considera solo la maggiore imposta accertata, escludendo sanzioni e interessi) nel momento in cui si notifica il ricorso all'AdE scatta la fase di reclamo-mediazione (anche questa della durata di 90 gg. decorrenti dalla notifica del ricorso) e qui potrebbe (il condizionale è d'obbligo) aprirsi uno spazio per l'utilizzo dell'autotutela da parte dell'ufficio.
Saluti.
imposta 50.000 intesa come somma iperf+iva+irap o 50.000 per per singola imposta?
 
Un'altra cosa:
all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del
comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese
di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;
Si applica solo per contestazioni sotto i 50.000? O la responsabilità del funzionario può essere rilevata anche per contestazioni sopra i 50.000?
 

Rocco

Utente
Un'altra cosa:
all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del
comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle
ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per
la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese
di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;
Si applica solo per contestazioni sotto i 50.000? O la responsabilità del funzionario può essere rilevata anche per contestazioni sopra i 50.000?
Solo per i processi tributari il cui valore della lite è inferiore a 50.000 euro e dunque preceduti dalla fase di reclamo-mediazione.
Ti dico già da adesso però che difficilmente si verificheranno casi del genere.
Saluti.
 
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