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Accertamento Art 36-ter

anto.rus

Utente
Buongiorno,
vi chiedo gentilemente un Vostro parere sulla seguente situazione che mi sei è andata a creare.

Il 18/06/2022 mi è stato notificato con raccomandata, un avviso di controllo formale ai sensi dell'art.36-TER relativo ai redditi del 2020.

Confrontantomi con il commercialista, dopo i suoi controlli (parentesi, il commercialista è lo stesso che ha fatto la dichiarazione dei redditi), ha effettivamente riscontrato l'errore perchè mi ha portato il detrazione anche i contributi integrativi versati alla cassa e non solo i contributi soggettivi.

Appurato l'errore, mi ha fatto pagare un F24 diverso da quello allegato alla comunicazione dell'avviso di accertamento.
L'F24 che ho pagato riportava, l'IRPEF non versata (codice 4001), le sanzioni (codice 1989) e poi un'altra riga riortante codice "TF45".

Leggendo un po in rete, sembra che questo codice TF45 sia associato ad una qualche forma di ravvedimento "speciale", ed in fatti il commercialista mi aveva comunicato nel corso del colloquio che avremmo optato per un ravvedimento "lungo".
Inoltre mi ha detto che il tutto doveva essere fatto entro il 30/06/2023, cosa che ho fatto, è lui ha dovuto inviare comunicazione in agenzia delle entrate entro stessa data.

La questione è che, leggendo in rete, sembra che io non possa procedere ad adottare il ravvedimento dopo aver ricevuto avviso formale ai sensi dell'art.36-TER e mi sorge il dubbio, a questo punto, che la situazione si sia complicata ancora di più.

Vorrei chiederVi,
- potevo adottare la formula del ravvedimento così come descritto sopra?
- c'è qualche legge, decreto o altra norma che ha concesso la possibilità di poter adottare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto comunicazione di accertamento formale ai sensi dell'art.36-ter?
- la procedura che mi ha descritto il commercialista è corretta secondo voi?
- se così non fosse, come ne esco?

Grazie mille per il vostro aiuto.
 

Rocco

Utente
Il cd. "ravvedimento speciale" è disciplinato dall'art. 1 cc. da174 a 178 L. 197/2022.
Il comma 174, in particolare, stabilisce che: "Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti(1), possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

La ricezione di una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter DPR 600/73, pertanto, è ostativa all'applicazione del ravvedimento speciale.
Come se ne esce? 1) Se Lei è ancora nei termini per poter effettuare il versamento a seguito della ricezione del 36-ter (30 gg. dalla ricezione), potrebbe provare ad annullare il mod. F24 inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e presentarne un altro ex novo, oppure 2) verificare se è possibile correggere tramite CIVIS i (soli) codici tributo sostituendoli con quelli di cui al modello F24 allegato al 36-ter e presentando un ulteriore F24 per il versamento della differenza sulla sanzione. Qualora non fosse possibile nessuna delle 2 opzioni precedenti allora Le verrà notificata cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo, molto probabilmente, di tutti gli importi indicati nel 36-ter con la sanzione al 30% e a quel punto poi dovrà far presente che, seppur utilizzando codici tributo errati, parte delle somme in realtà è stata versata. Dubito che riescano ad effettuare l'iscrizione a ruolo della differenza tra il dovuto e il versato.
Saluti.
 
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