Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Accertamenti per il 2016 notificati nel 2023 vanno annullati per decadenza dei termini-Annullati gli accertamenti

domenico_

Utente
Annullati gli accertamenti per il 2016 notificati nel 2023- La proroga di 85 giorni è considerata valida solo per il 2020, l’anno del Covid

Prime sentenze dei giudici che ritengono inapplicabile l’effetto a cascata

Accertamenti per il 2016 notificati nel 2023 vanno annullati per decadenza dei termini. È inapplicabile la proroga “a cascata” di 85 giorni, valida solo in relazione all’anno colpito dall’evento eccezionale Covid 19, cioè il 2020. Deve essere quindi annullato l’accertamento emesso e notificato il 23 marzo 2023, relativo all’anno 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. Lo affermano i giudici della Corte di giustizia di primo grado di Latina, sentenza 974/2023, depositata il 25 ottobre 2023, che accolgono l’eccezione del contribuente sulla scorta del fatto che non opera la cosiddetta «proroga generalizzata» di 85 giorni disposta dall’articolo 67 del Dl 18/2020 «essendo stato l’accerta[1]mento formato e notificato oltre il 31 dicembre dell’anno 2022». Arrivano così le prime sentenze dei giudici tributari che ritengono inapplicabile la proroga “a cascata” sugli atti notificati nelle annualità successive all’emergenza Covid 19. Per i giudici di primo grado di Latina, si deve fare riferimento al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che recita «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, compor[1]tano altresì, per un corrispondente pe[1]riodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei ter[1]mini previsti per gli adempimenti an[1]che processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione». L’intenzione del legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel tempo (85 giorni) in cui l’esercizio delle funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto fruire della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie. Un corretto bilanciamento tra i due interessi contrapposti. Per i giudici di primo grado, «ciò vale, ed è abbastanza chiaro, in relazione all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto “a cascata” sulle annualità successive. In definitiva, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all’anno colpito dall’evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto a favore dei contribuenti». L’agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quello in cui si è verificato l’evento emergenziale; non è cioè consentito al contribuente di fruire di 85 giorni in più per definire i propri adempimenti tributari.

Le norme fanno esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre 2020 in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti per eventi eccezionali, cioè al periodo d’imposta 2015, in caso di presentazione del modello Unico 2016, e anche al 2014, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, termine in scadenza ordinaria nel 2020. In ultimo, i giudici di primo grado di Latina, sottolineano il fatto che il legislatore ha disciplinato la “sorte” de[1]gli accertamenti in scadenza nell’an[1]no di emergenza, con l’articolo 157 del Dl 34/2020, disponendo che gli stessi «sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022». Questa norma sottolinea ancora di più l’iniquità dell’interpretazione secondo la quale la proroga di 85 giorni si estenderebbe “a cascata” sulle annualità successive all’emergenza. La teoria della proroga generalizzata, che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica e, pertanto, la Corte di giustizia di primo grado di Latina accoglie il ricorso del contribuente, annullando l’accertamento per il 2016 emesso e notificato nel 2023-

Fonte: odierno Quotidiano il Sole24 ore
 

Rocco

Utente
Prendiamo atto della sentenza, favorevole senz'altro ai contribuenti, però trattasi di una sentenza di merito, che quasi certamente verrà appellata dall'ufficio con la vicenda che finirà in Cassazione.
Ad es. ieri sulla rivista "Fiscooggi" dell'Agenzia delle Entrate leggevo questo articolo, anche se la vicenda riguardava altra fattispecie legata alle sospensioni dei termini Covid (la famosa "scissione" tra emissione dell'atto e sua notifica stabilita dall'art. 157 c. 1 DL 34/2020). In questo caso la sentenza di merito è a favore dell'ufficio (anche se mi si obietterà al riguardo che l'Agenzia delle Entrate non pubblica mai sulla propria rivista sentenza a lei sfavorevoli).
Il tutto per dire che poi in Cassazione tutto può succedere.
Saluti.
 

domenico_

Utente
La tua considerazione finale è ineccepibile, tuttavia per quanto sia scarsa la conoscenza dello scrivente della materia che qui interessa, ritengo do poter dire che allo stato i principi affermati dalla stessa (sentenza) posti a fondamento della decisione presa sono validissimi, si rimane in attesa di futuri esiti/sviluppi finali.

Saluti
 

Rocco

Utente
La tua considerazione finale è ineccepibile, tuttavia per quanto sia scarsa la conoscenza dello scrivente della materia che qui interessa, ritengo do poter dire che allo stato i principi affermati dalla stessa (sentenza) posti a fondamento della decisione presa sono validissimi, si rimane in attesa di futuri esiti/sviluppi finali.

Saluti
Ovviamente sì.
Saluti.
 
Alto