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“IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

Luca Sba

Utente
Buongiorno,

la mia Azienda ha molti clienti residenti nei Paesi membri della UE; qualche volta il trasporto della merce viene effettuato via camion, a carico del cliente (Ex Works).

Come unica “prova” dell’avvenuta spedizione abbiamo un DDT firmato dal Corriere che effettua il ritiro della merce; non a caso ho scritto “ritiro della merce”, perché spesso, lo stesso collo, viene ceduto più volte (esempio: ritiro da un corriere locale che cede il collo ad un corriere nazionale che a sua volta cede il collo a dei corrieri che effettuano groupage internazionali).

Ma il DDT non basta, la G.d.F. pretende la lettera di vettura camionistica internazionale – CMR, che ovviamente (quando c'è!) è nelle mani del destinatario.

In qualche caso, per “accontentare” la Guardia di Finanza, abbiamo chiesto ai nostri clienti di inviarci copia del CMR (operazione spesso impossibile, sicuramente inopportuna).

Voglio precisare che le fatture relative alle spedizioni citate sono sempre state indicate sul modello INTRASTAT ed è stato effettuato il pagamento da parte del cliente.

Possibile che non c’è altro modo per provare l’avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE?

Grazie
 

sebas

Utente
Riferimento: “IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

... Possibile che non c’è altro modo per provare l’avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE?
Il primo corriere/spedizioniere che ritira la merce c/o vs.azienda insieme al DDT firmato non può rilasciarvi anche CMR?
Sebas
 

gunters

Utente
Riferimento: “IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

Buongiorno a tutti.
Con Risoluzione ministeriale numero 477 del 15/12/2008, l'Amministrazione finanziaria ha preso in esame un caso analogo a quello descritto sul forum.
Il documento appena citato chiude con l'affermazione che, in assenza del documento di trasporto, l'invio dei beni in un paese UE può essere altrimenti dimostrato.
Penso, a questo punto, alla ricezione del pagamento della merce.
 

Luca Sba

Utente
Riferimento: “IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

Il primo corriere/spedizioniere, non rilascia la “lettera di vettura camionistica internazionale” perchè la CMR, solitamente, viene compilata per il carico completo (ricordo che da noi ritira il collo un corriere locale lo che cede ad altri corrieri che effettuano spedizioni internazionali)
 

sebas

Utente
Riferimento: “IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

Altre strade non mi pare di vederne..per il CMR, se non dal cliente, chiedendone copia allo spedizioniere, quand’anche ne venga fatto uno solo per il carico completo (mi rendo conto che la cosa possa non essere sempre agevole o possibile).
Anche se, nel caso di un’eventuale controversia, mi sentirei abbastanza tranquillo con in mano fattura, ddt completo (estremi vari, data ritiro merce, timbro e firma corriere) e contabile di avvenuto pagamento.
La stessa risoluzione richiamata nel thread ci conforta in tal senso.
Sebas
 
Riferimento: “IDONEA PROVA” di avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE

Buongiorno,

la mia Azienda ha molti clienti residenti nei Paesi membri della UE; qualche volta il trasporto della merce viene effettuato via camion, a carico del cliente (Ex Works).

Come unica “prova” dell’avvenuta spedizione abbiamo un DDT firmato dal Corriere che effettua il ritiro della merce; non a caso ho scritto “ritiro della merce”, perché spesso, lo stesso collo, viene ceduto più volte (esempio: ritiro da un corriere locale che cede il collo ad un corriere nazionale che a sua volta cede il collo a dei corrieri che effettuano groupage internazionali).

Ma il DDT non basta, la G.d.F. pretende la lettera di vettura camionistica internazionale – CMR, che ovviamente (quando c'è!) è nelle mani del destinatario.

In qualche caso, per “accontentare” la Guardia di Finanza, abbiamo chiesto ai nostri clienti di inviarci copia del CMR (operazione spesso impossibile, sicuramente inopportuna).

Voglio precisare che le fatture relative alle spedizioni citate sono sempre state indicate sul modello INTRASTAT ed è stato effettuato il pagamento da parte del cliente.

Possibile che non c’è altro modo per provare l’avvenuto trasferimento dei beni a clienti UE?

Grazie
Semplicemente NON ESISTE l'emissione di una C M R x la spedizione di tipo groupage (solo in casi particolari, comunque non il Vs.).

Invece può richiedere al trasportatore copia della conferma/ricevuta da parte della destinataria (normalmente a pagamanto). Si ricordi che una regolare ricevuta include la firma, la data ed il timbro aziendale leggibile.

Per il carico completo si emette la C M R (lettera di vettura internazionale) che include il preciso veicolo, targa, descrizione merce, peso, nomenclatura ecc. Il mittente ha il diritto di ricevere di ritorno copia della CMR firmata e TIMBRATA e data di consegna !!! Senza la prova dell'avvenuta consegna e regolare ricevuta il pagamento del trasporto deve essere negato !!!
La CMR ha un valore ben preciso e si base sulla norme che regolano i trasporti completi sia per la UE e ExtraCee incluso la responsabilità limitata del trasportatore.

In conclusione:
Per un carico completo il trasportatore HA L'OBBLIGO di dimostrare l'avvenuta consegna. Controllare sempre se ci sono delle annotazioni circa danni ecc. ecc... La materia CMR è un capitolo piuttoso vasto che include tutti i doveri e diritti di entrambi i partner ossia trasportatore e caricatore.

Richiamate il trasportatore ai suoi doveri e non pagate nessun trasporto senza ricevuta della COPIA ORIGINALE della CMR che include una copia apposita.

Se la g.f. si riferisce solo al carico completo posso comprendere, se anche alle spedizioni di tipo groupage allora ci deve essere un errore di valutazione.

Il controllo di carichi completi da parte della g.f. di tutti i paesi UE, e non, esiste da sempre in quanto si verificano abusi di tutti i tipi immaginabili !
Stessa cosa vale per spedizioni di tipo Groupage con alti valori.

LA VENDITA "EX WORKS" (carichi completi)
Sembra che questa condizione sia il Vs. problema principale. Lei non sceglie il trasportatore che si presenta per conto, carica, consegna la merce. Per quanto concerne il Vs. contratto con il committente Voi avete risolto tutti gli obblighi in base alle condizioni 'Ex Works' mettendo a disposizione la merce.
Il dopo non Vi interessa, alla g.f. invece può interessare.


LA C M R la DOVETE emettere VOI !!!

Non avendo contatti/contratti diretti con il trasportatore qui rimane il problema della conferma dell'avvenuta consegna che interessa appunto la g.f.


NOTA FINALE:
L'avvenuto pagamento della merce NON VALE una conferma dell'avvenuta consegna !!!

saluti,

.
 
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