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Immobile in Francia e scudo fiscale

HAL

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

A quanto ho capito residua ancora il dubbio se vanno dichiarati sul quadro RW i bonifici .... :s-sault:
Esatto,
anche se come puoi leggere sopra pare che non sia necessario se il trasferimento è effettuato con bonifico.
Quando dico "pare", non lo faccio per mettere in discussione l'intervento di chi mi ha risposto, che tra l'altro ringrazio vivamente, ma solo perchè il nostro commercialista ed il figlio che è avvocato, sostengono il contrario.
Visto che io non sono esperto in materia, per correttezza nei confronti di tutti, non posso fare altro che mantenermi nell'incertezza.
 

HAL

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

Ritengo che non dovevi comunicare in RW in quanto trasferiti per intermediario autorizzato (Banca) quindi tracciabile in paese che aderisce alle norme di collaborazione nel monitoraggio fiscale. Se comunicati in RW non avresti pagato nulla perche trattasi solo di indicazioni utili amonitorare gli spostamenti di capitali e beni. Se leggi la circolare a pag. 16 non mi sembra contraddittoria.

Ciao
Io non ci capisco molto.
E' il nostro commercialista che ci ha detto che la circolare è contradditoria.

Allora vuoi dire che se il trasferimento avviene per intermediario autorizzato verso un paese come la Francia, la Legge non obbliga ad indicare gli importi nel modulo RW?
 

prostaf

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

Si ritengo di si e mi pare che anche Kob, che notoriamente è un collega molto preciso, la pensi così, se non ho capito male. Tra l'altro anche le istruzioni sembrano dire altrettanto, i testi pofessionali soecializzati (es.Memento Ipsoa) dicono che con intermediario (banca o simile) i trasferimenti da e per paesi che attuano il monitoraggio fiscale internazionale non abbisognano di indicazione su quadro RW.
 

HAL

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

la risposta de Il praticante mi sembra molto precisa: io non avrei saputo fare di meglio? Quali sono i dubbi rimasti? :confused:
Prima di tutto grazie per la risposta che mi era inizialmente sfuggita e alla quale mi ha indirettamente richiamato il gnetilissimo "prostaf".

Il dubbio è quello che ho già espresso prima : SE la Legge non ci obbligava ad indicare nella sezione RW l'importo trasferito in Francia con bonifico tra banche, che senso ha che ci chiedano di aderire allo scudo fiscale?
Mi focalizzo su questo punto perchè dall'ultimo incontro con il nostro commercialista e avvocato è emerso che sia questo il punto cruciale a nostro carico.
 
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

Il presupposto per poter usufruire dello "scudo fiscale" è rappresentato dalla violazione commessa (in base alle regole, ovviamente, allora vigenti).

Quindi, giustamente, non ha senso "sanare", ora, ciò che in passato era corretto.

In merito motivo quando asserito:

Circolare n. 43/E, del 10.10.2009, pag. 14

"Anche con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie il presupposto
per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al “monitoraggio
fiscale”
".

Circolare n. 43/E, del 10.10.2009, pag. 4

"In particolare, le disposizioni sullo “scudo fiscale” si rivolgono alle persone
fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che,
anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” – vale a dire dalle norme contenute nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 – nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera."

IL PRATICANTE
(opinione personale da verificare)
 
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

(per completare il mio precedente intervento)

SOLE 24 ORE, 12.10.2009, pag. 35, Lo Stato estero vincola l'immobile, Autore: Miele Luca

"Per gli immobili detenuti in Paesi "collaborativi" occorre, invece, porsi la domanda: ho violato la normativa sul monitoraggio fiscale (Dl 167/90)? Solo in questo caso, infatti, si può accedere allo scudo fiscale.
I casi più frequenti sono quelli degli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e che, quindi, non sono imponibili neanche in Italia (articolo 70, comma 2, del Tuir). In siffatte ipotesi l'obbligo di dichiarazione nel modulo RW è escluso poiché l'immobile non è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. Quindi, se detengo una "seconda casa" in Francia, l'immobile non andava indicato nel quadro RW poiché in quel Paese non è assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi sulla base di un reddito figurativo (tariffe d'estimo o criteri similari) e, pertanto, non sussistono i presupposti dello scudo.
Il ragionamento deve valere anche nel caso in cui l'immobile "seconda casa" è stato acquistato con bonifici effettuati regolarmente da banca italiana poiché questi flussi finanziari che, ordinariamente, andrebbero evidenziati nella sezione III del quadro RW non vanno, tuttavia, indicati se relativi a beni che non vanno segnalati nella sezione II, come nel caso di immobili tenuti a disposizione in paesi che non tassano i medesimi.
Discorso diverso va fatto se per acquistare l'immobile ho violato la normativa sul trasporto al seguito (articolo 3, Dl 167/90); è il caso in cui ho esportato denaro non producendo la dichiarazione doganale e ho costituito la provvista all'estero acquistando l'immobile. In questo caso, si è violata la norma sul monitoraggio e si può, comunque, aderire alla regolarizzazione degli immobili, anche di quelli tenuti a disposizione e non tassati all'estero".

IL PRATICANTE

(opinione personale da verificare)
 

pignolo

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

vorrei approfondire anche un altro aspetto: trasferimento fondi avvenuto nel 2002 ed acquisto immobile nel 2003. Ritengo anch'io che queste operazioni non dovevano essere inserite nel quadro RW del 2003, ma se invece si fosse dovuto compilare questo quadro, sono trascorsi i 5 anni entro i quali il fisco poteva verificare le dichiarazioni dei redditi ed ora l'anno 2002 e 2003 non sono più oggetto di verifica. Ritengo che anche questo sia un valido motivo per essere esclusi dallo scudo fiscale a meno che non si voglia dire che per questi casi non esiste la prescrizione dei 5 anni
 
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

vorrei approfondire anche un altro aspetto: trasferimento fondi avvenuto nel 2002 ed acquisto immobile nel 2003. Ritengo anch'io che queste operazioni non dovevano essere inserite nel quadro RW del 2003, ma se invece si fosse dovuto compilare questo quadro, sono trascorsi i 5 anni entro i quali il fisco poteva verificare le dichiarazioni dei redditi ed ora l'anno 2002 e 2003 non sono più oggetto di verifica. Ritengo che anche questo sia un valido motivo per essere esclusi dallo scudo fiscale a meno che non si voglia dire che per questi casi non esiste la prescrizione dei 5 anni
1) Ritengo che debbano essere, anche per tali fattispecie, comunque calcolati gli ordinari termini di accertamento;

Motivo di seguito la mia affermazione:

I termini per l'accertamento sono definiti dall'art. 43, DPR n. 600/73.

Così i primi 2 periodi dell'art. 43, DPR n. 600/73:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

Si deve poi tener conto per i periodi d'imposta 2000, 2001, 2002, della Legge 289/2006 e della proroga di 2 anni da questa prevista (nell'ipotesi di mancato utilizzo del relativo "Condono").

In breve: per calcolare i termini di accertamento si procede in tal modo:

- 5 anni dal periodo d'imposta;
- + 1 anno in ipotesi di omessa dichiarazione;
- + 2 anni nell'ipotesi di mancato utilizzo del condono di cui alla Legge 289/2006 per gli anni 2000, 2001, 2002.

quindi dal periodo d'imposta

- 5 anni;
- 6 anni (se omessa dichiarazione);
- 7 anni (se riferito ad anni 2000, 2001, 2002);
- 8 anni (se riferito ad anni 2000, 2001, 2002 con omessa dichiarazione);

Esempi:

Termini per l’accertamento con i 2 anni di proroga previsti dalla citata Legge 289/2006:

Anno imposta 2000: scadenza 31/12/2007 - con omessa dich.: 31/12/2008

Anno imposta 2001: scadenza 31/12/2008 - con omessa dich.: 31/12/2009

Anno imposta 2002: scadenza 31/12/2009 - con omessa dich: 31/12/2010


Termini oltre i 3 anni "condonabili": (2000, 2001, 2002)

Anno imposta 2003 : scadenza 31/12/2008 - con omessa dich.: 31/12/2009

Anno imposta 2004 : scadenza 31/12/2009 - con omessa dich.: 31/12/2010

Anno imposta 2005 : scadenza 31/12/2010 - con omessa dich.: 31/12/2011

Anno imposta 2006 : 31/12/2011 - Dich. omessa: 31/12/2012

Anno imposta 2007 : 31/12/2012 - Dich. omessa: 31/12/2013


IL PRATICANTE
(opinione personale da verificare)
 

pignolo

Utente
Riferimento: Immobile in Francia e scudo fiscale

Da quanto dettagliatamente scritto da "praticante" per l'immobile acquistato nel 2002 sono scaduti i termini dell'accertamento e quindi l'eventuale irregolarità commessa non è scudabile non solo perchè non è stata commessa alcuna irregolarità ma anche perchè il fisco non potrà più accertare i redditi dichiarati per l'anno 2003, termine 31/12/2008, e 2004, termine prossimo 31/12/2009. Un ulteriore chiarimento: la presentazione della dichiarazione dei redditi senza l'invio del quadro RW come è inquadrata dal fisco? mancata presentazione della dichiarazione o semplice irregolarità formale (non c'è occultamento di reddito e relativa evasione di imposta ma irregolarità)
 
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